Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Presentare un appello in Corte di Cassazione è un passo delicato, governato da regole precise. Quando queste regole non vengono rispettate, il risultato è un ricorso inammissibile, che viene respinto senza nemmeno essere analizzato nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, soprattutto in relazione alle sentenze di patteggiamento.
Il Contesto del Ricorso
Il caso analizzato trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, non soddisfatto della qualificazione giuridica del fatto, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sostenendo che il reato fosse stato inquadrato in modo errato.
I Motivi del Ricorso e l’Eccezione di Genericità
Il ricorrente lamentava, in sostanza, un’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nell’atto di appello: la sua assoluta genericità. I motivi addotti erano descritti come ‘astratti e meramente evocativi’, incapaci di delineare in modo specifico e concreto in cosa consistesse l’errore del giudice di merito. Questa mancanza di specificità ha reso di fatto impossibile per la Corte esaminare la fondatezza della doglianza, portando a dichiarare il ricorso inammissibile.
La Decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘senza formalità’, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p., che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito un punto cruciale: sebbene l’erronea qualificazione giuridica del fatto sia uno dei motivi ammessi per l’appello, questa possibilità è circoscritta. Non basta un semplice disaccordo con l’interpretazione del giudice. Citando un precedente consolidato (sentenza Maugeri, n. 15553/2018), i giudici hanno ribadito che il vizio deve consistere in un ‘errore manifesto’. Questo errore deve essere palese ed evidente direttamente dal testo del provvedimento impugnato, senza necessità di complesse valutazioni o analisi alternative. Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato un errore di tale natura, ma ha solo proposto censure generiche che avrebbero richiesto un riesame valutativo non consentito in sede di legittimità, specialmente contro una sentenza di patteggiamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a vizi specifici e chiaramente delineati. In particolare, quando si impugna una sentenza di patteggiamento, non è possibile contestare genericamente la qualificazione del reato. È necessario dimostrare un errore macroscopico e immediatamente percepibile. In assenza di tale prova, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su censure non consentite e formulate in modo eccessivamente generico e astratto. Il ricorrente non ha specificato un errore manifesto, ma si è limitato a contestare in modo vago la qualificazione giuridica del fatto.
Quali sono i limiti per impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca espressamente i soli motivi di ricorso. Per quanto riguarda l’erronea qualificazione giuridica, è possibile ricorrere solo se si tratta di un ‘errore manifesto’, cioè un errore palese ed evidente dal testo stesso della sentenza, e non una semplice divergenza interpretativa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44600 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per censure non consentite. Anche a voler tacere dell’assoluta genericità del motivo, non si configura, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente, infatti, alle parti di dedurre
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai soli casi di error manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023
-) ,f., Il Consigliere este ore