Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici nell’Impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale nel diritto processuale penale, poiché garantisce che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto precise e non su mere lamentele generali. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due: una contestazione generica del trattamento sanzionatorio ricevuto e, in particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto a una circostanza aggravante contestata. In sostanza, il ricorrente lamentava una pena troppo severa e riteneva che le circostanze a suo favore dovessero avere un peso maggiore nel calcolo della pena finale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione dei motivi proposti, ritenuti privi dei requisiti minimi per poter essere esaminati nel merito. La Corte ha osservato che la contestazione era formulata in termini troppo ampi e non specificava in modo puntuale le ragioni di illegittimità o illogicità della sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si articola su due pilastri fondamentali che giustificano la declaratoria di ricorso inammissibile.
1. Genericità della Contestazione
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è la genericità con cui il ricorrente ha contestato il trattamento sanzionatorio. In ambito processuale, non è sufficiente affermare di non essere d’accordo con una decisione; è necessario spiegare perché quella decisione sarebbe errata in punto di diritto o viziata da un’illogicità manifesta. Una critica vaga non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
2. Manifesta Infondatezza del Motivo sulle Attenuanti
Il secondo e più specifico motivo di inammissibilità riguarda la questione delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, fa notare che al ricorrente era già stata applicata la pena edittale minima prevista per il reato (un anno, come indicato nella sentenza di primo grado). Questo già smontava in parte la doglianza su un trattamento eccessivamente severo.
Inoltre, e questo è il punto cruciale, il ricorrente non ha fornito alcuna argomentazione per dimostrare perché il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, operato dal giudice di merito, sarebbe stato illogico o contraddittorio. Il bilanciamento delle circostanze è un’attività tipicamente discrezionale del giudice di merito. Per poterla contestare con successo in Cassazione, non basta esprimere un dissenso, ma occorre individuare un vizio logico palese nel ragionamento del giudice, cosa che nel caso di specie non è stata fatta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: la specificità dei motivi di ricorso. Chi intende contestare una sentenza deve farlo in modo dettagliato e argomentato, indicando con precisione le norme violate o i vizi logici della motivazione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. La lezione è chiara: un’impugnazione efficace si basa sulla forza degli argomenti giuridici e sulla loro puntuale esposizione, non su generiche lamentele.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto generico nella contestazione del trattamento sanzionatorio e manifestamente infondato riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Cosa avrebbe dovuto fare il ricorrente per evitare l’inammissibilità?
Il ricorrente avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, operato dal giudice di merito, sarebbe risultato illogico o contraddittorio, anziché limitarsi a una contestazione generica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44311 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44311 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante;
rilevato che il motivo è manifestamente infondato, posto che al ricorrente è stata irrogata la pena edittale minima (1 anni, vedi sentenza 1° grado, p.2), · GLYPH mentr Vés- cru- sione della prevalenza delle generiche non viene in alcun modo t indicata la ragione per cui il giudizio di equivalenza risulterebbe illogico o contraddittorio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del l,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
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