Ricorso inammissibile: le conseguenze di un’impugnazione generica
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può essere nemmeno esaminato nel merito dal giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle motivazioni possa portare a questa drastica conseguenza, oltre alla condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti alla base della decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’oggetto della contestazione era la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva dal ricorrente. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere una riforma della decisione di secondo grado.
La specificità dei motivi: un requisito essenziale del ricorso
Il punto centrale su cui si è fondata la decisione della Suprema Corte è la modalità con cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno rilevato che le contestazioni relative alla pena erano state esposte in maniera del tutto generica. In sostanza, il ricorrente si era limitato a lamentare l’entità della sanzione senza però entrare nel dettaglio delle argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a quella determinazione.
L’importanza del confronto con la sentenza impugnata
Un ricorso, per essere ammissibile, deve necessariamente confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla valutazione della “capacità criminale” dell’imputato. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente quel punto, spiegando perché tale valutazione fosse errata o ingiusta. Non facendolo, ha reso il suo ricorso privo della necessaria specificità, trasformandolo in un atto inefficace.
Le Motivazioni: la dichiarazione di inammissibilità
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, ha ribadito un principio consolidato della procedura penale: un ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche e non si confrontano analiticamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. I giudici hanno ritenuto che il ricorso proposto non affrontasse le argomentazioni della Corte d’Appello sulla capacità criminale dell’imputato, elemento che era stato valorizzato per determinare la pena. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito di una critica non formulata in modo specifico, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali, poiché un ricorso generico non solo è inutile ai fini della revisione della sentenza, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando contesta una decisione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In questo caso, il ricorrente ha criticato la quantificazione della pena senza contestare l’analisi della sua “capacità criminale” fatta dalla Corte d’Appello.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Quale elemento aveva considerato la Corte d’Appello per determinare la pena?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla quantificazione della pena valorizzando la “capacità criminale” dell’imputato, come riportato nell’ordinanza della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44297 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44297 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME,NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorrente contesta la quantificazione della pena in maniera generica e non confrontandosi con le argomentazioni della Corte di appello, che ha valorizzato la capacità criminale dell’imputato (si veda p.3 e 4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ‘ a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente