Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che le motivazioni siano specifiche, dettagliate e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un appello formulato in termini troppo generici. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere perché l’impugnazione è stata respinta e quali sono le implicazioni per chi si avventura in un ricorso senza solide basi.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Misura della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava che la pena inflittagli non fosse stata determinata nella misura minima prevista dalla legge (il cosiddetto ‘minimo edittale’). La sua difesa contestava, in sostanza, la valutazione del giudice di secondo grado, ritenendola eccessivamente severa.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa delle contestazioni sollevate: esse sono state giudicate ‘tutto generiche’. In altre parole, il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche e puntuali per criticare la logica seguita dalla Corte d’Appello nel determinare la pena. Si è limitato a una lamentela generale, insufficiente a innescare un riesame approfondito da parte dei giudici di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse, al contrario, ben motivata. I giudici d’appello avevano adeguatamente spiegato le ragioni per cui non avevano concesso una pena pari al minimo edittale. In particolare, avevano valorizzato due elementi cruciali:
1. I precedenti penali specifici: L’imputato aveva già riportato condanne per reati della stessa natura, un fattore che indica una particolare inclinazione a delinquere in quel settore.
2. La consumazione del reato: Il nuovo reato era stato commesso immediatamente dopo che le precedenti condanne erano diventate definitive (‘passaggio in giudicato’). Questo elemento è stato interpretato come un segnale di totale indifferenza verso i precedenti moniti dell’autorità giudiziaria.
Questi due fattori, correttamente evidenziati nella sentenza di secondo grado, giustificavano pienamente una pena superiore al minimo. La genericità del ricorso, incapace di smontare questo ragionamento, ha quindi portato inevitabilmente alla sua dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze per il ricorrente non sono state lievi. Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione non è un tentativo da fare alla leggera. Deve essere supportata da motivi di diritto e di fatto solidi e specifici. In assenza di questi, non solo si rischia di non ottenere alcun risultato, ma si va incontro a ulteriori sanzioni economiche che aggravano la propria posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la determinazione della pena in termini del tutto generici, senza sollevare specifiche critiche giuridiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali fattori hanno giustificato una pena superiore al minimo secondo i giudici?
La sentenza impugnata aveva giustificato la pena sulla base dei precedenti penali specifici del ricorrente e della circostanza che il nuovo reato era stato commesso subito dopo il passaggio in giudicato delle condanne precedenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 11/08/1990
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso di COGNOME contesta in termini tutto generici la determinazione del pena in misura non coincidente con il minimo edittale, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato, in senso contrario, i precedenti penali specifici e consumazione del reato per il quale si procede immediatamente dopo il passaggio in giudicato delle precedenti condanne;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024