Ricorso inammissibile: la genericità del motivo non supera il vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come un ricorso inammissibile per genericità non possa portare all’annullamento di una sentenza, anche a fronte di una presunta violazione di legge. La Suprema Corte ha ribadito che i motivi di impugnazione devono essere specifici e mirare a un risultato concreto e favorevole per l’imputato, non a mere affermazioni di principio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver tentato di sottrarre una porta di ferro da un condominio, un bene esposto alla pubblica fede. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, consisteva in due mesi di reclusione e 60 euro di multa, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata.
Contro la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di una norma processuale penale. Nello specifico, si lamentava l’omessa redazione del verbale di sequestro, sostenendo che tale mancanza avrebbe dovuto comportare l’annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e la valutazione del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che il motivo presentato fosse viziato da un’assoluta genericità. La difesa, infatti, si era limitata a denunciare una presunta violazione procedurale senza però articolarla in modo specifico e, soprattutto, senza dimostrare quale effetto concreto e favorevole sarebbe derivato da un eventuale accoglimento della doglianza.
Il Collegio ha spiegato che un ricorso non può limitarsi a chiedere alla Corte di pronunciare ‘enunciati di principio’ astratti e privi di un impatto reale sulla posizione processuale del ricorrente. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario che il motivo di ricorso sia formulato in modo chiaro, specifico e autosufficiente, indicando le ragioni per cui l’errore denunciato ha prodotto un pregiudizio effettivo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio cardine del sistema delle impugnazioni: l’interesse ad agire. Non è sufficiente denunciare una mera irregolarità formale; è indispensabile dimostrare che da tale irregolarità sia scaturita una lesione concreta dei diritti di difesa o che la sua correzione possa portare a un esito diverso e più favorevole del giudizio. Nel caso di specie, l’appello non spiegava in che modo la mancata redazione del verbale di sequestro avesse inciso sulla decisione di condanna o come il suo annullamento avrebbe potuto modificare l’accertamento di responsabilità.
Le Conclusioni
La decisione riafferma l’importanza della specificità e concretezza dei motivi di ricorso in Cassazione. Le impugnazioni non possono essere utilizzate come strumenti per ottenere dissertazioni accademiche o per sollevare questioni puramente formali senza un reale interesse pratico. La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un ricorso privo dei requisiti di legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è formulato in modo eccessivamente generico e mira a ottenere enunciazioni di principio astratte, prive di un concreto effetto favorevole per la posizione del ricorrente.
La mancata redazione di un verbale di sequestro comporta sempre l’annullamento della sentenza?
No. Come emerge dalla decisione, la semplice denuncia di una violazione di legge processuale, come l’omessa redazione del verbale di sequestro, non è sufficiente. È necessario che il ricorso specifichi come tale mancanza abbia concretamente pregiudicato l’imputato e perché il suo annullamento porterebbe a un esito più favorevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43057 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43057 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 21.06.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia d primo grado del Tribunale di Terni emessa in data 26.06.2020 che aveva accertato la responsabilità dell’imputato per il reato – così riqualificato il fatto – d furto aggravato di una porta di ferro di un condominio, esposta alla pubblica fe e lo aveva condanNOME alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante e alla reci contestate.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge processuale penale in riferimento all’art. 373 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. omessa redazione del verbale di sequestro – che dovrebbe comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata – è inammissibile in quant tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli, stante pera sua assoluta genericità;
Letta la memoria difensiva pervenuta in atti che indica ragioni che no consentono di superare l’indicato profilo di inammissibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.