Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona i motivi generici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più severi nel processo di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale: l’atto di impugnazione deve essere specifico, pertinente e critico, altrimenti non supererà il vaglio di ammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
Il Contesto del Caso: L’Appello Giudicato Troppo Vago
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La parte ricorrente ha cercato di contestare la decisione di secondo grado portando le proprie ragioni all’attenzione della Corte di Cassazione. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui sono state formulate le censure si è rivelato fatale per l’esito del giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce chi avesse torto o ragione sui fatti, ma si ferma a un livello preliminare, constatando l’assenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge per poter procedere con l’analisi.
Analisi dei Motivi di Inammissibilità
I giudici hanno individuato diverse carenze nell’atto di impugnazione, riconducibili a tre vizi principali:
1. Genericità e Aspecificità: I motivi del ricorso sono stati giudicati troppo generici e non specificamente collegati alle argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, la parte ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e dettagliato perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata.
2. Mancanza di Confronto Critico: Il ricorso si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado. La Cassazione richiede che il ricorrente demolisca punto per punto il ragionamento del giudice precedente, non che si limiti a ripetere le proprie tesi.
3. Motivi non Consentiti: Le censure sollevate rientravano tra quelle non ammesse nel giudizio di legittimità, che è un controllo sulla corretta applicazione della legge e non una terza istanza per riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle motivazioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza della Corte d’Appello, seppur sintetica, aveva risposto in modo adeguato e puntuale alle doglianze sollevate. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a individuare alcun vizio logico o giuridico in quella decisione. L’atto di impugnazione, quindi, è stato ritenuto inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione si basa sul principio, richiamato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui chi propone un ricorso inammissibile per colpa, ovvero senza la necessaria diligenza, deve subire una sanzione pecuniaria per aver inutilmente attivato la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile strutturare il ricorso in modo tecnicamente ineccepibile. I motivi devono essere specifici, critici e pertinenti, dimostrando un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di incorrere in significative sanzioni economiche. La professionalità e la precisione nella redazione degli atti processuali si confermano, ancora una volta, elementi imprescindibili per la tutela dei diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, aspecifici e privi di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, si basava su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo la ricorrente è stata condannata a versare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna è stata inflitta perché la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, avendo proposto un ricorso senza la dovuta diligenza e per motivi non ammessi dalla legge, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42963 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42963 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge i sede di legittimità in quanto generici, aspecifici e privi dì confronto critico con le argomentaz della sentenza impugnata che, sia pure in termini sintetici, ha adeguatamente e puntualmente risposto alle doglianze dedotte in appello senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Prestdefte
NOME COGNOME
NOME COGNOME
D E POS TATA