Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’estrema precisione tecnica e sostanziale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un atto d’appello redatto in modo non conforme ai requisiti di legge, definito ricorso inammissibile. L’ordinanza in esame sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, pena non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, contestandone le conclusioni. Tuttavia, il ricorso presentato non è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza del 18 settembre 2023, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, articolare critiche precise, indicando chiaramente le ragioni di diritto che giustificano l’appello e collegandole in modo diretto e congruo alle motivazioni contenute nel provvedimento che si intende contestare.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono state due, strettamente connesse tra loro. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘generico’, ovvero privo di argomentazioni dettagliate e capaci di mettere in discussione il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice d’appello. In secondo luogo, è stata riscontrata la mancanza di una ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’ e dei ‘correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. In pratica, il ricorrente non ha spiegato in modo specifico quali norme sarebbero state violate né ha evidenziato con precisione i passaggi della sentenza d’appello che riteneva errati, limitandosi a una critica superficiale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la redazione del ricorso è un’attività che non ammette approssimazione. Un ricorso inammissibile non solo priva il ricorrente della possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, è una conseguenza diretta della presentazione di un ricorso senza la dovuta diligenza. Pertanto, è essenziale che l’atto di impugnazione sia specifico, pertinente e tecnicamente ineccepibile.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e senza congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di ricorso inammissibile?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza prevista, a meno che non si dimostri che il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come stabilito dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42962 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42962 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motiv dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023