Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un appello in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede precisione e solidità argomentativa. Un ricorso inammissibile, tuttavia, non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo punto, sanzionando un appello ritenuto generico e meramente ripetitivo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo legale, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna precedentemente confermata.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per la non ammissibilità del ricorso, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si è limitata a respingere le richieste del ricorrente, ma ha anche stabilito due importanti conseguenze a suo carico:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa doppia sanzione sottolinea la serietà con cui l’ordinamento giuridico considera la presentazione di ricorsi che non soddisfano i requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha fondato la sua decisione su una motivazione chiara: il ricorso era generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente si era limitato a riproporre la questione relativa alla presunta ‘assenza di contestualità tra la condotta del pubblico ufficiale e quella dell’imputato’, un punto che la Corte d’Appello aveva già ampiamente vagliato e disatteso.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfitte nei gradi precedenti. Deve, al contrario, individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, dimostrando in che modo il giudice inferiore abbia errato nell’applicazione della legge o nella valutazione logica delle prove. Mancando questa specificità, il ricorso si rivela uno strumento dilatorio e inutile, che non merita di essere esaminato nel merito.
Inoltre, la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende si basa sul principio, consolidato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui tale sanzione è giustificata quando l’inammissibilità è dovuta a una ‘colpa’ del ricorrente. Presentare un appello palesemente infondato e ripetitivo costituisce, secondo la Corte, una condotta colposa che determina un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. Proporre un ricorso in Cassazione richiede uno studio approfondito e la capacità di formulare critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non è un evento neutro: comporta costi diretti per l’assistito e certifica l’infondatezza dell’iniziativa processuale.
Le implicazioni pratiche sono evidenti:
* Responsabilità dell’avvocato: È cruciale una valutazione preliminare seria sull’effettiva possibilità di successo del ricorso.
* Costi per il cliente: L’assistito deve essere informato non solo delle spese legali, ma anche del rischio concreto di essere condannato al pagamento di ulteriori somme in caso di inammissibilità.
* Efficienza del sistema giudiziario: Decisioni come questa mirano a scoraggiare ricorsi pretestuosi, contribuendo a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione e a garantire risposte più rapide per i casi meritevoli.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è fondato su un motivo generico e si limita a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto ‘in colpa’, ovvero con una negligenza nella valutazione dei motivi di appello, che si sono rivelati palesemente infondati e ripetitivi. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare appelli dilatori o pretestuosi, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42911 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42911 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 04EN8DR) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico e mer riproduttivo di profili di censura (sull’assenza di contestualità tra la condotta del pub e quella dell’imputato) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti g Giudice di merito (si veda paging, 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al p delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023