Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione carente di questi requisiti, evidenziando come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche sanzioni economiche per il proponente.
I Fatti del Caso: L’Appello alla Corte di Cassazione
Il caso in esame riguarda un imputato che ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di una città italiana. L’imputato contestava la valutazione della sua condotta, sostenendo l’insussistenza dell’elemento doloso, e lamentava il trattamento sanzionatorio ricevuto, inclusa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa del ricorrente si basava su argomentazioni che, tuttavia, erano già state presentate e respinte nel giudizio di secondo grado. L’obiettivo era ottenere una rivalutazione completa dei fatti e delle decisioni prese dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati integralmente inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla struttura e sul contenuto dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi proposti erano generici e reiterativi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali.
In primo luogo, ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e coerente sulla ricostruzione dei fatti e sulla colpevolezza dell’imputato. I rilievi del ricorrente sono stati liquidati come una mera ripetizione dei motivi d’appello, già vagliati e disattesi con una motivazione completa ed esaustiva. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, anche le censure relative alla pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono state giudicate inammissibili. La Corte ha chiarito che tali valutazioni sono “apprezzamenti riservati al merito” e, quindi, di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti. La Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione sulla base della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato, rendendo la doglianza del ricorrente del tutto generica e priva di fondamento giuridico specifico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è essenziale formulare motivi specifici che evidenzino vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione) e non semplici doglianze sul merito della decisione. La conseguenza di un’impugnazione generica non è solo il mancato accoglimento, ma anche una condanna economica che aggrava la posizione del ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, ripetitivi di argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti, o quando riguardano apprezzamenti di merito (come la valutazione delle prove o la concessione delle attenuanti) che sono di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
No, a meno che la motivazione del giudice di merito sia completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. La decisione di concedere o negare le attenuanti generiche è un apprezzamento riservato al giudice di merito e, come tale, non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3521 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3521 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza di una condotta dolosa oppositiva, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di trattamento sanzioNOMErio e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
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