Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa portare a conseguenze economiche significative per chi lo propone. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ma si limita a dichiararne l’inammissibilità, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la determinazione della pena, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero giustificato una pena più mite.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo di appello fosse essenzialmente generico e non in grado di scalfire la logicità e completezza della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” per negare le attenuanti generiche, avendo esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive. Proporre un ricorso che si limita a contestare questa valutazione di merito, senza evidenziare un vizio di legittimità (come una motivazione inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica), rende l’impugnazione inevitabilmente inammissibile.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale per giustificare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. Tale condanna non è una punizione automatica, ma consegue al fatto che chi propone un ricorso palesemente infondato o generico è ritenuto in colpa per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per i difensori e i loro assistiti. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere fondata su motivi specifici, chiari e pertinenti, che attacchino vizi di legittimità della decisione e non semplici valutazioni di merito.
Presentare un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Oltre a non ottenere il risultato sperato, si incorre nella condanna certa al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione economica rilevante. La decisione serve quindi a scoraggiare appelli dilatori o esplorativi, garantendo che l’accesso alla Suprema Corte sia riservato a casi che sollevano questioni giuridiche di reale importanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto generico e non idoneo a contestare la validità della motivazione della sentenza impugnata, che la Corte ha giudicato sufficiente e non illogica.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è automatica in caso di inammissibilità?
No, ma è una conseguenza quasi certa. Si basa sul principio, citato dalla Corte Costituzionale, secondo cui non si può ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3479 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3479 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo (il diniego delle circostanze attenuanti generiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagina 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.