Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, pertinenti e specifici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in precedenza. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di ricorso, contestando la correttezza della motivazione che aveva fondato il suo giudizio di responsabilità penale nel grado precedente. La questione centrale, dunque, non riguardava i fatti materiali, ma la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici d’appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il motivo presentato era “generico” e “non specifico”. Questa valutazione non è una mera formalità, ma affonda le sue radici in un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte.
La Corte ha rilevato che gli argomenti proposti dal ricorrente non erano altro che una riproposizione delle stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso mancava del requisito della specificità, necessario per un esame nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’inammissibilità deriva dalla “mancanza di specificità dei motivi”. Ma cosa significa concretamente?
La Cassazione spiega che la specificità richiede una “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, il ricorrente non può limitarsi a dire “non sono d’accordo” o a ripetere la sua versione dei fatti. Deve, invece, analizzare punto per punto la motivazione della sentenza che intende contestare e spiegare perché, a suo avviso, il ragionamento del giudice è errato, illogico o in contrasto con la legge.
In questo caso, il ricorso è stato giudicato generico proprio perché non ha instaurato questo dialogo critico con la sentenza d’appello. Non ha individuato vizi specifici nella motivazione, ma si è limitato a riaffermare una tesi difensiva già scartata. Questa mancanza di confronto diretto rende l’atto inidoneo a innescare un reale controllo di legittimità, trasformandolo in una richiesta di un terzo, non consentito, giudizio di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze concrete e pesanti per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: L’imputato è stato condannato a pagare tutte le spese del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: È stato inoltre condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è indispensabile articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente ineccepibile. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche un significativo onere economico. La specificità non è un vezzo formale, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando è considerato “generico” e “non specifico”. Ciò accade se i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomenti già discussi e respinti nella sentenza precedente, senza contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ del motivo di ricorso?
La mancanza di specificità si verifica quando non c’è una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi addotti nel ricorso. L’appellante deve criticare puntualmente il ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a riproporre le proprie tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CROTONE il 28/11/1983
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così déciso in Roma, il 21 gennaio 2025.