Ricorso Inammissibile: La Necessità di Specificità nell’Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali degli atti giudiziari. La decisione ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua genericità, ribadendo un principio fondamentale del diritto processuale penale: chi impugna un provvedimento deve fornire al giudice tutti gli elementi necessari per comprendere e valutare le proprie ragioni. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche per chi si rivolge alla giustizia.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Rateizzazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di contestazione riguardava la rateizzazione di una pena pecuniaria. Il ricorrente riteneva che il piano di pagamento stabilito dal giudice di merito non fosse corretto, ma il suo atto di appello si limitava a una censura generica, senza entrare nei dettagli specifici della sua situazione.
In sostanza, pur lamentando l’inadeguatezza del numero di rate e del loro importo, non ha fornito alla Corte alcuna informazione concreta sulle proprie condizioni di vita, personali e familiari, che potesse dimostrare l’eccessiva onerosità del piano di pagamento imposto. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione di avere un quadro chiaro per poter esercitare il proprio sindacato sulla decisione precedente.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha risolto il caso in modo netto e conforme ai principi consolidati. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un’impugnazione di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono.
La Corte ha evidenziato come l’atto mancasse totalmente di specificità. Non indicava gli elementi concreti alla base della censura, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e di valutarne la fondatezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso non può essere una mera lamentela astratta, ma deve essere un atto argomentato, che metta il giudice in condizione di comprendere esattamente quali aspetti della decisione precedente si contestano e perché. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare nel dettaglio la propria situazione economica, patrimoniale e familiare, spiegando perché il numero di rate concesso (peraltro di importo contenuto e inferiore al massimo previsto dalla legge) fosse sproporzionato e insostenibile.
La genericità dell’atto ha precluso qualsiasi valutazione di merito. Il giudice dell’impugnazione non può ‘indovinare’ o ‘supporre’ le ragioni del ricorrente; deve basarsi esclusivamente su quanto dedotto e provato negli atti. L’assenza di tali elementi rende l’appello un atto vuoto, privo della sua funzione essenziale, e ne determina, come logica conseguenza, l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ci insegna una lezione fondamentale: la forma è sostanza. La redazione di un atto di impugnazione richiede cura, precisione e, soprattutto, specificità. Affermare un proprio diritto senza supportarlo con elementi fattuali e giuridici concreti equivale a non affermarlo affatto. Per chi si rivolge alla giustizia, è cruciale affidarsi a un professionista che sappia tradurre le proprie doglianze in un atto processuale completo e ben argomentato. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi chiudere le porte del giudizio di merito, con conseguente condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti e le condizioni di vita personali e familiari che avrebbero dovuto giustificare una diversa rateizzazione della pena pecuniaria, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa deve contenere un ricorso per non essere considerato generico?
Secondo la Corte, un ricorso deve indicare chiaramente gli elementi che sono alla base della censura formulata, permettendo al giudice di individuare i rilievi mossi. Nel caso specifico, avrebbe dovuto descrivere le specifiche condizioni di vita che rendevano inadeguato il piano di rateizzazione stabilito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/03/1974
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della rateizzazione predisposte dal giudice di merito per la pena pecuniaria è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, con particolare riguardo alla specificità delle condizioni di vita personali e familiari che renderebbero del tutto distonico il numero delle rate, peraltro ad importo contenuto, disposte dal giudice di merito a fronte del massimo previsto dalla legge;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.