Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità dei motivi in Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice; è necessario articolare una critica precisa e puntuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e meramente ripetitivo delle argomentazioni già respinte in appello. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
Il caso in esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo legale, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado e un presunto travisamento della prova.
Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte Suprema, che ha rilevato vizi tali da impedirne l’esame nel merito.
La decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato (responsabilità, valutazione delle prove), ma si è fermata a un livello procedurale, riscontrando la mancanza dei requisiti essenziali dell’atto di impugnazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni della Corte
I giudici della Cassazione hanno fondato la loro decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato. La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, impone che i motivi di impugnazione siano specifici. Questo significa che il ricorrente deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono la sua critica. Nel caso di specie, il ricorso mancava di questa specificità, risultando vago e non focalizzato su censure puntuali contro la logica della decisione appellata.
In secondo luogo, la Corte ha qualificato il ricorso come reiterativo. I motivi presentati erano, infatti, una “pedissequa reiterazione” di quelli già esposti nell’atto di appello e che la Corte territoriale aveva già esaminato e puntualmente respinto nella sua sentenza. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse identiche argomentazioni, ma deve confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, spiegando perché le ragioni del giudice d’appello sarebbero errate. In assenza di questa critica argomentata, i motivi diventano “soltanto apparenti”, privi della capacità di mettere in discussione la decisione.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito sulla tecnica di redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che l’atto non sia una mera riproposizione di difese precedenti, ma una critica strutturata e specifica della sentenza che si intende contestare. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che consente al giudice di comprendere esattamente i punti del dissenso e di esercitare efficacemente la propria funzione di controllo. La sanzione economica inflitta al ricorrente sottolinea ulteriormente la serietà di tale requisito, mirando a scoraggiare impugnazioni dilatorie o non adeguatamente fondate.
Per quali motivi principali il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era generico e indeterminato, mancando dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, ed era meramente reiterativo dei motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgevano una reale funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitavano a ripetere le stesse difese senza confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per respingerle.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6516 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARINA COGNOME il 18/09/1959
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME SalvatoreCOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione .posta a base del giudizio di responsabilità e al dedotto travisamento della prova è, non solo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma anche reiterativo perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 10-11-12), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.