Ricorso inammissibile: perché la specificità dei motivi è cruciale
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza non è un atto da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non generico. Quando ciò non accade, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a una critica generica, senza entrare nel dettaglio delle ragioni esposte dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l’atto presentato dal ricorrente era privo dei requisiti essenziali richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato: la genericità dei motivi di ricorso. I giudici hanno spiegato che l’unico motivo presentato era indeterminato perché non indicava gli elementi specifici su cui si fondava la censura. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha saputo individuare e argomentare i punti deboli o gli errori che, a suo dire, la viziavano.
Questo approccio rende impossibile per il giudice dell’impugnazione esercitare il proprio sindacato, ovvero il controllo di legittimità sulla decisione. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 4, n. 19364/2024), secondo cui è ricorso inammissibile quello in cui manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e gli argomenti dell’impugnazione. In altre parole, l’atto di appello non può ignorare le affermazioni del provvedimento che intende contestare, ma deve dialogare con esse, criticandole punto per punto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice. È necessario, invece, redigere un atto di impugnazione dettagliato, che analizzi criticamente la motivazione della sentenza e ne evidenzi le specifiche lacune, illogicità o violazioni di legge. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente. La difesa tecnica deve quindi essere mirata e puntuale, dimostrando di aver compreso e confutato le argomentazioni della sentenza che si contesta.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero quando non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che non consente al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo, poiché non stabilisce una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e gli argomenti portati a sostegno dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4270 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4270 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «Ł inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 1269/2026