Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla genericità dei motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non basta essere convinti delle proprie ragioni: è fondamentale sapere come presentarle. L’ordinanza n. 17300 del 2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione. Questo caso evidenzia un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non una mera ripetizione di quanto già discusso e rigettato nei gradi di giudizio precedenti.
Il caso in esame
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali: il primo contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni, fermandosi a un gradino prima: l’analisi dell’ammissibilità del ricorso stesso.
La decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità di entrambi i motivi proposti. Vediamo nel dettaglio perché.
Il primo motivo: la sterile reiterazione delle argomentazioni
La Corte ha definito il primo motivo come “aspecifico”. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse critiche sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione delle prove già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”, basata su una pluralità di elementi che dimostravano la colpevolezza.
La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo giudice di merito, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse doglianze senza evidenziare specifiche contraddizioni o illogicità manifeste nel ragionamento dei giudici di appello rende il ricorso un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito.
Il secondo motivo: la genericità sulla richiesta di attenuanti
Anche il secondo motivo è stato bocciato come “generico ed aspecifico”. La difesa si era limitata a lamentare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attraverso “mere declinazioni di affermazioni apodittiche”, ovvero asserzioni presentate come evidenti ma prive di un reale fondamento argomentativo. Non era stato indicato alcun elemento concreto e favorevole che potesse giustificare una mitigazione della pena. Per ottenere le attenuanti, non basta chiederle: bisogna argomentare, portando all’attenzione del giudice fatti e circostanze specifiche che possano positivamente influenzare la sua valutazione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione deve contenere una critica mirata e specifica al provvedimento impugnato. Non può essere una generica lamentela né un’occasione per ridiscutere l’intera vicenda processuale. I giudici hanno sottolineato come la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello fosse logica, completa e non censurabile in sede di legittimità. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti era stato giustificato in modo esente da vizi logici, e la difesa non aveva offerto argomenti validi per confutare tale valutazione. Di fronte a motivi così formulati, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque affronti un processo penale. Impugnare una sentenza, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica e puntuale dei vizi di legittimità del provvedimento. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici specifici, dove e perché i giudici dei gradi precedenti hanno sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. In caso contrario, il rischio concreto è non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come accaduto in questo caso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano aspecifici e generici. In particolare, il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello e non ha fornito elementi concreti per sostenere la richiesta di circostanze attenuanti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è aspecifico?
Significa che il motivo è vago e non critica in modo puntuale e argomentato la decisione del giudice precedente. La Corte ha ritenuto che riproporre le medesime doglianze, senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, rende il motivo aspecifico.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17300 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della c:ompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
considerato che il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni esenti da illogicità espresse dai giudici di appello (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Consi 9re-estensore