Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario articolare critiche precise e circostanziate. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 17297/2024, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile per genericità non solo viene respinto, ma comporta anche serie conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
Il Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione di secondo grado, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato fin da subito problematico dai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. In pratica, l’atto di appello è stato ritenuto talmente carente nei suoi requisiti formali da non poter essere nemmeno esaminato.
Le conseguenze per il ricorrente sono state duplici:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Inoltre, la Corte ha respinto la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile costituitasi nel processo. Anche in questo caso, la ragione è stata puramente procedurale: la sua documentazione era stata depositata oltre il termine di legge.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso era Generico?
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo la Cassazione, il ricorso in esame era ‘generico’. Pur denunciando vizi, non indicava gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere tali censure. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, l’appellante non ha fornito alla Corte gli strumenti per individuare i presunti errori e per esercitare il proprio sindacato. L’appello si è limitato a una critica astratta, insufficiente a innescare una revisione della decisione.
Un altro punto rilevante riguarda la parte civile. I giudici hanno specificato che la comparsa conclusionale e la nota spese, essendo state depositate in violazione del termine previsto dall’art. 611 c.p.p., non potevano essere prese in considerazione. Questo sottolinea come il rispetto dei termini processuali sia un dovere per tutte le parti coinvolte, non solo per l’imputato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti insegnamenti. Il primo è che la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è indispensabile sezionare la motivazione del giudice, evidenziare i passaggi illogici o le errate applicazioni della legge e fornire argomentazioni concrete a supporto. Un ricorso inammissibile per genericità equivale a non aver proposto affatto impugnazione, con l’aggravante di una condanna economica.
Il secondo insegnamento riguarda il rigore dei termini processuali. La giustizia è scandita da scadenze precise, il cui mancato rispetto può comportare la perdita di diritti, come in questo caso il diritto della parte civile a ottenere il rimborso delle spese legali. La diligenza e la puntualità sono, quindi, qualità imprescindibili per chiunque operi nel mondo del diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Non specificava in modo chiaro e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione, come invece richiesto dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo alla parte civile non sono state liquidate le spese?
La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata rigettata perché la comparsa conclusionale e la nota spese sono state depositate in ritardo, violando il termine previsto dall’articolo 611 del codice di procedura penale, e non potevano quindi essere prese in considerazione dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17297 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la comparsa conclusionale depositata in data 9 aprile 2024 dal difensore della parte civile NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile NOME COGNOME in considerazione del fatto che la comparsa conclusionale e la nota spese sono state depositate in violazione del rispetto del termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 2:3/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
rilevato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile NOME COGNOME.
Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Con , g4i9re estensore
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