Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere della specificità
Quando si presenta un’impugnazione, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione precedente. Un recente provvedimento ha evidenziato come la mancanza di specificità nei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti formali che ogni atto di impugnazione deve rispettare per superare il vaglio preliminare della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi addotti erano principalmente due: in primo luogo, si lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In via subordinata, si chiedeva l’esclusione dell’aumento di pena per la recidiva, sostenendo che tale aggravante non fosse stata nemmeno contestata formalmente durante il processo.
A prima vista, le doglianze sembravano toccare punti cruciali del processo, ma la loro formulazione si è rivelata il punto debole dell’intera strategia difensiva.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate. In altre parole, la Corte non ha valutato se la motivazione della sentenza d’appello fosse effettivamente carente o se la questione sulla recidiva fosse fondata. Si è fermata prima, a un livello puramente procedurale.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Suprema Corte ha definito il ricorso come ‘del tutto generico’. Sebbene il ricorrente avesse denunciato un vizio di motivazione, non aveva indicato quali fossero gli elementi specifici della censura. Non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse inadeguata o incongrua, limitandosi a una critica astratta. Questa genericità, secondo i giudici, non permette al giudice dell’impugnazione di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’.
In sostanza, non è compito della Cassazione ‘indovinare’ o ‘ricercare’ i possibili errori nella sentenza impugnata. È l’onere preciso del ricorrente indicarli in modo chiaro e puntuale, mettendo la Corte nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non è un atto di mera protesta, ma un’operazione tecnica che richiede precisione e rigore. La ‘genericità’ è un vizio fatale che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche. Per avere una possibilità di successo, ogni critica mossa a una sentenza deve essere supportata da argomentazioni specifiche, che dialoghino direttamente con il testo della decisione impugnata e con le norme di riferimento. In assenza di questo rigore, la porta della Cassazione rimane inesorabilmente chiusa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’. Il ricorrente non ha specificato gli elementi concreti e le ragioni di diritto a sostegno della sua critica alla sentenza precedente, violando i requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ secondo questa ordinanza?
Significa che il motivo non indica in modo specifico e puntuale gli errori che si attribuiscono alla sentenza impugnata. Si limita a una critica astratta senza fornire al giudice dell’impugnazione gli elementi necessari per comprendere la censura e valutare la fondatezza del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6879 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 01/02/1991
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e, in subordine, si domanda l’esclusione dell’aumento della pena per la recidiva, neppure contestata nel procedimento in esame, è del tutto generico poiché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Con iglier estensore
Il Presiden