Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle diverse fasi del giudizio. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più temuti, poiché impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso possano portare a tale esito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del gravame era la presunta erronea applicazione dell’articolo 72-bis del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato lo stato mentale dell’imputato, il quale, a loro dire, non sarebbe stato in grado di partecipare coscientemente al procedimento. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto questa tesi, ritenendo che lo stato mentale dell’imputato non fosse tale da impedirne la partecipazione attiva al processo. Nonostante ciò, la stessa identica argomentazione è stata riproposta dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi. La Suprema Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente disattese dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di ricorso non conteneva una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse lamentele. Questo vizio rende i motivi non specifici, ma soltanto “apparenti”, in quanto non assolvono alla loro funzione tipica, che è quella di contestare in modo puntuale e ragionato la decisione del giudice precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un confronto critico con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o, come in questo caso, copiare e incollare i motivi del precedente atto di appello. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara sul perché non riteneva compromessa la capacità dell’imputato di partecipare al processo. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente quel ragionamento, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. Omettendo di farlo, il ricorso si è rivelato privo della necessaria specificità, trasformandosi in un atto incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’importanza di redigere atti di impugnazione che non siano una semplice riproposizione di doglianze già espresse, ma una critica mirata, specifica e argomentata della decisione che si intende contestare. Solo un ricorso così strutturato può sperare di superare il filtro di ammissibilità e ottenere un esame nel merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorso era una semplice ripetizione (‘pedissequa reiterazione’) degli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza offrire alcuna critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra un motivo di ricorso ‘specifico’ e uno ‘apparente’?
Secondo l’ordinanza, un motivo ‘specifico’ contesta criticamente e in modo argomentato il ragionamento della sentenza impugnata. Un motivo ‘apparente’, come quello del caso in esame, omette di assolvere a tale funzione critica, limitandosi a riproporre tesi già respinte, risultando così inefficace.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione dell’art. 72bis , è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata (laddove si è indicato come lo stato mentale dell’imputato non sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.