Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. Quando un’impugnazione non è formulata correttamente, la Corte di Cassazione può rifiutarsi di esaminarla nel merito, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo caso evidenzia come la genericità dei motivi di appello costituisca un vizio fatale per l’accoglimento del ricorso stesso.
I Fatti del Caso in Esame
Un soggetto proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della decisione di secondo grado, che riteneva viziata. Tuttavia, la modalità con cui il ricorso è stato redatto si è rivelata decisiva per il suo esito.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una ragione puramente procedurale: il ricorso è stato giudicato generico. Invece di contestare punti specifici della sentenza impugnata, l’appellante si è limitato a denunciare un vizio di motivazione non meglio precisato, facendo riferimento a principi generali del diritto senza applicarli concretamente al caso.
Secondo i giudici, non è sufficiente lamentare che una motivazione sia mancante, illogica o contraddittoria in astratto. È onere del ricorrente indicare con precisione quali passaggi della sentenza presentano tali vizi e perché. Un semplice richiamo a massime giurisprudenziali, senza un confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito, non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria e istruttiva. Gli Ermellini hanno ritenuto che l’atto di impugnazione deducesse un “generico vizio della motivazione senza specificare in quali punti questa sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria”. Questo approccio rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione impugnata. La Corte ha inoltre sottolineato come l’inammissibilità del ricorso comporti automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione, pari a tremila euro, è giustificata dal fatto che non sono emersi elementi per escludere una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: la precisione è essenziale. Un ricorso in Cassazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma uno strumento per contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente. La superficialità e la genericità nella redazione degli atti processuali non solo ne causano il rigetto, ma espongono il cliente a sanzioni economiche. Per gli avvocati, la lezione è chiara: ogni motivo di ricorso deve essere dettagliato, autosufficiente e direttamente collegato alle parti della sentenza che si intendono criticare, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta motivi di impugnazione generici, senza specificare con precisione in quali punti la sentenza contestata sia mancante, illogica o contraddittoria.
Cosa significa che un ricorso si limita a un “mero richiamo di massime giurisprudenziali”?
Significa che l’atto di appello cita principi generali derivati da sentenze passate senza però applicarli concretamente al caso di specie e senza spiegare come questi principi dimostrino l’errore commesso dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver avviato un’impugnazione senza la dovuta diligenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un generico vizio della motivazione senza specificare in quali punti questa sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria limitandosi ad un mero richiamo di massime giurisprudenziali;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Presidente