Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un appello in sede penale, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di grado inferiore. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17928 del 2024, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione generica e non adeguatamente motivata. Questo non solo preclude la revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone.
La Vicenda Processuale
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, un fattore che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel negare questo beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: il motivo presentato era sia una censura generica che manifestamente infondata. Secondo i giudici, il ricorso non superava il vaglio preliminare necessario per poter procedere a un esame del merito della questione.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni della sua decisione, evidenziando due punti cruciali.
In primo luogo, ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per giustificare la sua scelta di non concedere le attenuanti generiche. La sentenza impugnata, quindi, non presentava vizi evidenti che potessero essere censurati in sede di legittimità.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto centrale, il ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’. Ciò significa che la ricorrente si è limitata a lamentare la decisione, senza però indicare quali fossero gli elementi positivi (ad esempio, la buona condotta, l’incensuratezza, ecc.) che il giudice del merito avrebbe trascurato o valutato erroneamente. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, evidenziando in modo preciso dove e perché il giudice ha sbagliato. In assenza di questa specificità, l’impugnazione si riduce a una mera richiesta di riesame non consentita in Cassazione.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato la ricorrente a sostenere due oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali: come da prassi, la parte la cui impugnazione viene respinta deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando si ritiene che il ricorrente abbia promosso l’impugnazione con colpa, ovvero senza la dovuta diligenza nel valutarne le reali possibilità di accoglimento. La Corte ha citato una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000) per sottolineare che chi attiva inutilmente la macchina della giustizia con un ricorso palesemente infondato deve subirne le conseguenze economiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Sottolinea che l’atto di appello deve essere un documento tecnico, preciso e ben argomentato. Presentare un ricorso generico, basato su lamentele vaghe, non solo è inutile ai fini del processo, ma espone il proprio assistito a costi aggiuntivi e sanzioni. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che deve essere esercitato in modo responsabile e consapevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello è stato considerato generico e manifestamente infondato. In particolare, il ricorso non indicava gli specifici elementi positivi che la corte precedente avrebbe dovuto considerare per concedere le attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il ricorso manca di un’indicazione precisa e dettagliata degli elementi e delle ragioni per cui si contesta la decisione del giudice precedente. Si limita a una critica generale senza fornire argomenti specifici su cui la Corte superiore possa basare la propria valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l’impugnazione deve ritenersi aspecifica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, uti riconoscimento delle attenuanti invocate;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024