Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. L’ordinanza n. 17916/2024 della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna, presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il fulcro del ricorso verteva sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Tale richiesta era già stata respinta dalla Corte territoriale con una specifica motivazione.
Il ricorrente, tuttavia, si limitava a riproporre la propria tesi senza articolare una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. I giudici hanno evidenziato come il ricorrente avesse omesso il “dovuto confronto critico” con la sentenza impugnata.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “immune da vizi logici o giuridici” per spiegare le ragioni ostative al riconoscimento della non punibilità. Di fronte a una motivazione chiara e strutturata, non è sufficiente ripresentare le medesime argomentazioni già valutate e respinte. È necessario, invece, smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone eventuali errori logici o giuridici. La mancanza di questo confronto rende il motivo di appello generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conseguenze Economiche
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa, ovvero senza una seria valutazione delle sue possibilità di accoglimento, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è un monito sulla serietà e sulla tecnica necessarie per adire il massimo organo di giustizia. Un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, chi intende ricorrere deve dimostrare di aver compreso le ragioni della decisione che contesta e di essere in grado di muovere critiche pertinenti e specifiche. Presentare un appello che ignora la motivazione della sentenza precedente equivale a un esercizio sterile, che impegna inutilmente il sistema giudiziario e che, come in questo caso, comporta costi significativi per chi lo propone.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: prima di presentare un ricorso, è fondamentale analizzare a fondo la sentenza da impugnare e costruire argomentazioni solide, pertinenti e critiche. Un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma espone a conseguenze economiche rilevanti, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi addotti sono generici e manifestamente infondati, ovvero se non si confrontano in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, qualora si ritenga che l’impugnazione sia stata proposta con colpa.
Qual era l’argomento che il ricorrente ha riproposto genericamente?
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ma lo ha fatto senza argomentare specificamente contro le ragioni già esposte dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRECO NOME nato a SAN DONACI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato;
ritenuto, infatti, che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giu con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha specificato le ragioni osta riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (si vedano le pa 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Presidente