Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa gli Appelli Generici
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta che un ricorso inammissibile, perché vago e ripetitivo, non solo è destinato a fallire, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per capire i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, sollevando questioni relative alla sua colpevolezza e, in particolare, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestatogli.
Tuttavia, il tentativo di ottenere un riesame dalla Corte di Cassazione si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile, che ha portato a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte: Perché un Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano affetti da due vizi fondamentali:
1. Genericità: Le censure erano formulate in modo vago, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
2. Riproduttività: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
In sostanza, l’impugnazione non era un vero e proprio ricorso per cassazione, che deve basarsi su vizi di legittimità, ma piuttosto un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non permessa davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi di Ricorso
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Chi ricorre in Cassazione ha l’onere di indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto per cui ritiene che la sentenza precedente sia errata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o ripetere argomentazioni di fatto già valutate.
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse solo una riproposizione di “doglianze in punto di fatto”, mascherate da censure di legittimità. Questo tipo di impugnazione, oltre a non avere possibilità di successo, appesantisce il lavoro della giustizia. Per questo motivo, la legge prevede sanzioni precise. Poiché l’inammissibilità è stata determinata da una colpa del ricorrente, che ha presentato un atto palesemente privo dei requisiti di legge, scatta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Lezioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve da deterrente contro l’abuso del processo e la presentazione di ricorsi dilatori o infondati.
La lezione pratica che emerge da questa ordinanza è fondamentale per cittadini e avvocati: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico, mirato e giuridicamente solido. Riproporre acriticamente le stesse difese già respinte nei gradi di merito non solo è inutile, ma è anche controproducente, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando deduce motivi generici, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel grado precedente e si risolve in doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente viene condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché si ritiene che non si possa escludere una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, avendo presentato un’impugnazione priva dei requisiti minimi richiesti dalla legge e, di fatto, abusando dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
gitenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, costituito d doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura in ordine alla sussist dell’elemento soggettivo del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Presidente