Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico e Ripetitivo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di riforma di una sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello possano portare a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha cercato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando questioni relative alla configurabilità del reato per cui era stato condannato. Tuttavia, il suo tentativo di ottenere un riesame si è scontrato con una valutazione preliminare da parte della Suprema Corte, che ha esaminato la validità formale e sostanziale del ricorso stesso prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con un’ordinanza emessa a marzo 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si è basata su una valutazione del torto o della ragione del ricorrente nel merito della vicenda, ma esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere generici o meramente ripetitivi. Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già ampiamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva nuovi elementi di critica validi o specifici vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, ma si configurava come una sterile riproposizione di argomenti già disattesi.
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso è inammissibile quando deduce “un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura […] già adeguatamente vagliati e disattesi”.
Inoltre, la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è stata giustificata richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Secondo questo orientamento, la sanzione pecuniaria è dovuta perché non si può ritenere che il ricorrente abbia agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Proporre un ricorso palesemente infondato o generico costituisce, infatti, una condotta colposa che giustifica l’applicazione di una sanzione aggiuntiva rispetto alle sole spese processuali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e che evidenzino vizi concreti del provvedimento contestato, evitando di riproporre argomenti già esaminati.
La decisione evidenzia che un ricorso inammissibile non è un esito privo di conseguenze. Oltre alla delusione per la mancata revisione del caso, il ricorrente si trova a dover sostenere costi significativi. Pertanto, è cruciale affidarsi a una difesa tecnica esperta che sappia valutare con attenzione i presupposti per un ricorso efficace, al fine di evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con le relative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, deduce un motivo generico e si limita a riproporre profili di censura già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza sollevare specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali?
Il pagamento della somma è previsto perché si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, proponendo un ricorso senza validi presupposti. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni palesemente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17887 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità del reato già adeguatamente va e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Presidente