Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del TRIBUNALE DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame di Napoli.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 15 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro la decisione con la quale la Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di perdita di efficacia, per decorso del termine massimo’ della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti dell’imputato con ordinanza emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 4 febbraio 2020.
NOME COGNOME, ad esito del giudizio abbreviato, è stato ritenuto colpevole dal G.u.p. del delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) quale dirigente di un’associazione finalizzata all’importazione e al traffico di ingenti quantitativi di cocaina nonché di vari reati fine e condannato alla pena di diciotto anni di reclusione, con sentenza confermata in appello, annullata dalla Sesta sezione della Corte di cassazione “limitatamente alla qualifica di organizzatore in relazione al reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appelb di Napoli”.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per violazione della legge processuale in quanto nel caso di specie non è applicabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 304 del codice di rito, non si è in presenza di una “doppia conforme” né può essere invocato il giudicato progressivo: infatti l’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato.
Per effetto della decisione adottata dalla Corte di cassazione con la sentenza di rinvio “la adesione alla consorteria criminosa deve ritenersi in discussione”.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i requisiti di specificità stabiliti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. p-oc. pen., al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, previo confronto con argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).
Nel caso di specie il Tribunale, disatteso il motivo di appello, ha osservato che, anche seguendo la tesi difensiva, il termine massimo della misura cautelare sarebbe decorso solo il 9 dicembre 2024 alla luce di una serie di argomentazioni esposte nel parere espresso dal Procuratore generale sulla originaria istanza, riportate nel provvedimento impugnato ed espressamente condivise dallo stesso Tribunale (§ 5).
Con tale ratio decidendi, di per sé sufficiente ai fini del rigetto dell’appello, il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, essendosi limitato a contestare la fondatezza della valutazione espressa sull’altro punto, riguardante la presenza o meno di una “doppia conforme”.
Questa omissione comporta la inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perc provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/06/2024.