Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e perentori nel processo penale. Quando la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità, non entra neppure nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso conducano inevitabilmente a questa conclusione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due motivi di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando sia una presunta violazione di legge sia la correttezza della motivazione della sentenza di condanna emessa nel grado precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa statuizione ha comportato non solo l’impossibilità di esaminare le doglianze nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione puramente processuale della qualità dei motivi presentati.
Le Motivazioni della declaratoria di ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando le carenze strutturali di entrambi i motivi di ricorso.
Il primo motivo, relativo alla violazione di legge, è stato giudicato inammissibile per due ragioni concorrenti: la sua genericità e il suo carattere di pedissequa reiterazione. I giudici hanno osservato che le argomentazioni non solo erano vaghe, ma si risolvevano nella semplice riproposizione di questioni già ampiamente discusse e respinte dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere un mero ‘copia e incolla’ dell’atto di appello; deve invece svolgere una funzione critica, evidenziando specifici errori di diritto o vizi di motivazione presenti nella sentenza che si intende impugnare.
Anche il secondo motivo, che contestava la motivazione della sentenza, è stato ritenuto generico. La Corte ha sottolineato come anche in questo caso il ricorrente si fosse limitato a riproporre le stesse ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Mancava, quindi, quella necessaria correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, un requisito essenziale per superare il vaglio di ammissibilità.
Il principio di specificità e le sue conseguenze
La decisione riafferma con forza il principio di specificità dei motivi di impugnazione, sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica argomentata e mirata, capace di confrontarsi dialetticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Motivi che non assolvono a questa funzione sono considerati non solo non specifici, ma meramente apparenti, e come tali non possono dare avvio a un vero giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame costituisce un importante monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con rigore tecnico e argomentativo. La presentazione di un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo non solo preclude ogni possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. Per avvocati e assistiti, ciò significa che la strategia difensiva in Cassazione deve necessariamente evolversi rispetto a quella dei gradi di merito, concentrandosi su critiche puntuali e specifiche alla decisione impugnata, anziché sulla sterile riproposizione di argomenti già sconfessati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ tra la decisione impugnata e i motivi del ricorso?
Significa che i motivi presentati nel ricorso non si confrontano direttamente con le ragioni specifiche esposte nella motivazione della sentenza impugnata. In pratica, l’impugnazione non risponde in modo puntuale a ciò che il giudice precedente ha scritto, rendendo il ricorso non specifico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all’art. 633 cod. pen. è inammissibile poiché, non solo è affetto da genericità, ma risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 2-3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.