Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, confermando un principio consolidato: non basta ripetere le doglianze già sollevate in appello per ottenere un nuovo giudizio. Quando un ricorso si rivela una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti, la Corte Suprema lo dichiara ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Analizziamo nel dettaglio la decisione.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla conferma della sua responsabilità penale.
Il ricorrente basava la sua impugnazione su una serie di motivi volti a mettere in discussione il giudizio di colpevolezza e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è rivelata inefficace.
L’analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati immediatamente inammissibili. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa delle argomentazioni presentate. I giudici hanno riscontrato che i motivi del ricorso non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti nel giudizio d’appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico e solo apparente, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha individuato vizi specifici nella decisione della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse tesi, sperando in un esito diverso.
Il divieto di una nuova valutazione del merito
Un altro punto cruciale evidenziato dalla Corte è che le argomentazioni del ricorrente miravano, in sostanza, a una “rilettura nel merito delle prove assunte”. Questo tipo di richiesta è inammissibile nella sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici di appello, si legge nell’ordinanza, avevano esplicitato in modo esauriente e senza vizi logici le ragioni del loro convincimento. Avevano applicato correttamente i principi giuridici sia per affermare la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza del reato, sia per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Di fronte a una motivazione completa e coerente, il ricorso, privo di critiche specifiche e fondato sulla riproposizione di vecchi argomenti, non poteva che essere dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sul principio che il ricorso per cassazione deve essere un vero e proprio strumento di controllo di legittimità e non un pretesto per ottenere un terzo esame del merito della causa.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso efficace non può essere un semplice “copia e incolla” dell’atto di appello, ma deve contenere una critica ragionata, specifica e pertinente ai vizi di legittimità della sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici e non specifici.
Cosa significa che il ricorso mirava a una ‘rilettura nel merito delle prove’?
Significa che il ricorrente non contestava errori di diritto o vizi logici della sentenza, ma chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo per giungere a una conclusione diversa, attività che non è permessa in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 365 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 365 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità reso a carico del ricorrente non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e inoltre sono tesi a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede;
che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nonché ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.