Ricorso inammissibile: le conseguenze di un appello generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quali siano i vizi che portano a tale esito e quali sanzioni ne derivano, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur dichiarando la prescrizione del reato contestato, aveva confermato le statuizioni civili, ovvero le decisioni relative al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L’imputato, non accettando tale conferma, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: la Declaratoria di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre confermato la condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile, dato che le statuizioni civili erano state confermate.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di vizi che inficiavano l’atto di appello. L’ordinanza evidenzia in modo chiaro quali sono i requisiti che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
Genericità e Mancanza di Specificità
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella genericità delle doglianze. Il ricorso non specificava in modo chiaro e comprensibile i vizi di legittimità della sentenza impugnata. Le critiche erano formulate in modo confuso e si limitavano a un dissenso meramente confutativo, senza instaurare un vero e proprio dialogo critico con le argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello.
Carattere Meramente Riproduttivo
Un altro vizio fatale è stato il carattere meramente riproduttivo delle censure. Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre gli stessi argomenti già presentati e vagliati nel giudizio di secondo grado. La Corte d’Appello li aveva già disattesi con argomentazioni giuridiche puntuali (citate nelle pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata). Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve criticare specificamente gli errori di diritto commessi dal giudice precedente nel respingere quelle stesse argomentazioni.
Conferma della Condanna alle Spese Civili
La Corte ha ritenuto immune da censure anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Poiché le statuizioni civili erano state confermate, era logica e doverosa conseguenza che le spese legali della parte vittoriosa in sede civile fossero a carico della parte soccombente.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’opportunità per ridiscutere all’infinito le medesime questioni. Per accedere al giudizio di legittimità, è necessario formulare critiche precise, specifiche e pertinenti, che si confrontino puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non è un atto neutro, ma un errore procedurale che comporta costi significativi. La condanna al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186/2000), serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Inoltre, se sono state confermate le statuizioni civili, deve rimborsare anche le spese legali alla parte civile.
Per quali motivi un ricorso può essere considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se è generico, non specifica i vizi di legittimità della sentenza, ha un contenuto meramente confutativo, non si confronta con le motivazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
La condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, a meno che non si dimostri che il ricorrente lo ha proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come specificato dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41103 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente con la quale ha insist sull’ammissibilità del ricorso, chiedendone l’assegnazione ad una Sezione ordinaria;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a non specificare i vizi di leg dedotti in questa Sede, formula delle doglianzt non facilmente comprensibili, generiche, contenuto meramente confutativo, non confrontandosi con la decisione impugnata (che ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto e confermato le statuizioni civili), e, com meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 7 a 9);
ritenuto, inoltre, che appare immune di censure la condanna del ricorrente alla rifusio delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, stante la conferma delle statuizioni civil ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.