Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti precisi. Un ricorso inammissibile non solo impedisce la revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi d’appello conducano inevitabilmente a questa conclusione.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso in esame trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando aspetti specifici della condanna, in particolare la mancata esclusione della recidiva e il trattamento sanzionatorio applicato. L’obiettivo era ottenere una revisione della decisione di secondo grado, sperando in un esito più favorevole. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato l’atto e ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (recidiva e pena), ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a proseguire il giudizio.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha stabilito che il ricorso era “generico e meramente riproduttivo”. In altre parole, le argomentazioni non introducevano elementi di critica specifici e nuovi contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a ripetere le stesse censure già esaminate e respinte, con motivazioni giuridicamente corrette, nel precedente grado di giudizio. Questo approccio non soddisfa i requisiti di specificità richiesti per un valido ricorso in Cassazione, che deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel presentare un’impugnazione destinata all’insuccesso.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese e alla Sanzione
La Corte ha motivato la condanna pecuniaria richiamando un principio consolidato, espresso anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. Secondo tale principio, la sanzione è giustificata quando non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Proporre un ricorso palesemente generico e ripetitivo costituisce, appunto, una condotta colposa che giustifica l’applicazione della sanzione, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già rigettate, ma è necessario articolare critiche puntuali e motivate contro la decisione impugnata. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un onere economico significativo per l’imputato. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi, capaci di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se privo dei requisiti di legge, ad esempio quando i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nel giudizio precedente, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una sua colpa nel causare l’inammissibilità, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e meramente riproduttivo’?
Significa che l’argomentazione non critica specificamente la decisione del giudice precedente, ma si limita a ripresentare le stesse obiezioni già sollevate e motivatamente respinte, dimostrando di non aver recepito né contestato validamente le ragioni della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttiv6di profili di censura, in merito alla invocata esclusione della recidiva e al trat sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici d sentenza impugnata (si veda pagina 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.