Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Un appello vago e generico è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni di tale decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Appello contro una Condanna per Reati Fiscali
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74/2000, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello si concentravano su due aspetti principali:
1. Una presunta assenza o apparenza della motivazione della sentenza di condanna.
2. La lamentela per la mancata applicazione della pena nei minimi edittali e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione, sia sulla responsabilità penale che sulla quantificazione della pena.
La Decisione della Corte: Il Principio della Specificità del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto l’appello dichiarandolo inammissibile per un difetto di specificità. Secondo gli Ermellini, il ricorso era privo di riferimenti critici puntuali al contenuto del provvedimento impugnato. Le censure difensive apparivano del tutto generiche e slegate dalle argomentazioni specifiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
La Critica Generica alla Pena
La difesa si era lamentata del fatto che la pena inflitta non fosse stata fissata al minimo previsto dalla legge, ma lo aveva fatto in modo astratto, senza un confronto diretto con quanto effettivamente motivato dai giudici di secondo grado. La sentenza impugnata, infatti, aveva rilevato che la pena si discostava solo minimamente dal minimo edittale e aveva fornito una giustificazione per tale scelta. Il ricorso, non contestando nel dettaglio questa motivazione, si è rivelato inefficace.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Analogamente, il ricorso contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma anche in questo caso la critica era generica. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Il ricorrente, per avere successo, avrebbe dovuto contestare specificamente questa motivazione, dimostrandone l’erroneità o l’illogicità, cosa che non ha fatto.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato un suo autorevole precedente (sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite). Questo principio stabilisce che un ricorso è inammissibile non solo quando i motivi sono palesemente infondati, ma anche quando sono privi di ‘specificità estrinseca’. Ciò significa che l’atto di impugnazione deve necessariamente contenere un confronto critico e ragionato con le argomentazioni della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente riproporre le stesse tesi difensive del grado precedente o formulare lamentele generiche. È obbligatorio ‘dialogare’ con la decisione del giudice, evidenziandone i presunti errori o le lacune logiche in modo puntuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non è un mero esercizio formale, ma richiede un’analisi approfondita e critica della decisione contestata. Le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e supportate da argomentazioni giuridiche che si confrontino direttamente con la motivazione del giudice. Un ricorso generico non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto le censure sollevate erano generiche e non si confrontavano criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa ‘difetto di specificità’ in un ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione formula lamentele astratte senza contestare in modo puntuale e argomentato le ragioni esposte dal giudice nel provvedimento che si sta appellando, violando così un requisito formale richiesto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre al rigetto del suo appello, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che contesta l’assenza e/o apparenza della motivazione postAase della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all’art 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile per difetto di specificità. Esso è privo di riferimenti critici al contenut provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. Lamenta in via del tutto generica, senza raffronto con la decisione impugnata che non avrebbe applicato una pena nei minimi edittali e avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche, là dove la sentenza impugnata ha rilevato il minimo discostamento dai minimi edittali e l’ha argomentato così come ha argomentato il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen. in ragione dei precedenti penali.
Rilevato GLYPH pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
Z Il Consigli
Il Presidente