Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sancisce la Necessità di Motivi Specifici
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di appello generici e non specifici. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo non adeguato.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del gravame era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un elemento che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. Il ricorrente, tuttavia, si era limitato a riproporre la richiesta, senza articolare una critica circostanziata e puntuale delle ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato come le doglianze del ricorrente fossero affette da ‘genericità’. Questo vizio procedurale si manifesta quando l’atto di impugnazione non si confronta direttamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, ma si limita a sollecitare una riconsiderazione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che il giudizio di Cassazione è una ‘sede di legittimità’ e non un terzo grado di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, di fronte a una motivazione ‘puntuale’ della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in modo concreto e specifico dove risiedeva l’errore logico o giuridico dei giudici. Limitarsi a ‘riproporre e sollecitare’ l’applicazione delle attenuanti si risolve in una richiesta di ‘diversa valutazione delle risultanze istruttorie’, attività preclusa in sede di legittimità. Questa genericità rende il ricorso inammissibile.
La decisione ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice d’appello; è indispensabile strutturare un’impugnazione tecnicamente ineccepibile. I motivi di ricorso devono essere specifici, individuando con precisione i vizi della sentenza impugnata, siano essi violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione. Un ricorso generico non solo non verrà esaminato nel merito, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici. Il ricorrente si è limitato a riproporre la richiesta di attenuanti generiche senza criticare specificamente la motivazione puntuale con cui la Corte d’Appello l’aveva negata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove. Il suo compito è esclusivamente quello di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8534 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALATINA il 17/03/1978
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre e sollecitarne l’applicazione, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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