Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un’impugnazione, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critici nei confronti della decisione precedente. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una condanna per il delitto di rapina. La persona condannata, non accettando la qualificazione del reato, aveva proposto appello chiedendo che il fatto venisse derubricato nella fattispecie meno grave di rapina tentata. La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, aveva rigettato tale richiesta, confermando la sentenza di primo grado.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione della legge processuale penale in relazione alla mancata derubricazione del reato. L’obiettivo era, ancora una volta, ottenere una riqualificazione del fatto.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della richiesta (cioè se si trattasse o meno di rapina tentata), ma in un vizio procedurale fondamentale del ricorso stesso.
I giudici hanno osservato che i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice e acritica ripetizione, di quelli già portati all’attenzione della Corte d’Appello e da questa puntualmente respinti. Secondo la Suprema Corte, un ricorso così formulato non assolve alla sua funzione essenziale, che è quella di muovere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che un motivo di ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello. Per essere considerato ‘specifico’, deve confrontarsi direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, confutandole punto per punto. Un ricorso che ignora la motivazione della corte precedente e si limita a ripetere le proprie tesi è considerato non specifico, ma solo ‘apparente’.
In questo caso, l’atto di impugnazione non ha sviluppato una critica ragionata contro la decisione della Corte d’Appello, trasformandosi in una mera riproposizione di argomenti già valutati. Questo comportamento processuale porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: l’impugnazione in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, ogni ricorso deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi sui vizi logico-giuridici della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a sanzioni economiche e alla definitiva chiusura del caso. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, quindi, requisiti imprescindibili per accedere al giudizio di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione ripete gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene che un atto di questo tipo sia generico e non assolva alla funzione di critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘apparente’ e non ‘specifico’?
Perché si è limitato a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di confrontarsi con le ragioni della decisione di secondo grado e di muovere una critica argomentata.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CELIA (CUI 010XQU) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in ordine alla mancata derubricazione del delitto di rapina ascritto all’odierno ricorrente nella relativa fattispecie tentata, no consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pidente