Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore tecnico e precisione. Un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. Quando ciò accade, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo concetto è fondamentale nel nostro sistema giudiziario, poiché garantisce l’efficienza e la serietà del processo penale, evitando che i giudici di legittimità siano oberati da appelli pretestuosi o mal formulati. Analizziamo insieme una decisione che ribadisce questo principio con grande chiarezza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata, ritenuta penalmente responsabile, aveva deciso di contestare la decisione ricorrendo alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di ricorso si concentravano su due aspetti principali: da un lato, contestava il diniego, da parte della Corte d’Appello, di riaprire la fase istruttoria per acquisire nuove prove; dall’altro, criticava la valutazione che aveva portato alla conferma della sua colpevolezza.
La difesa dell’imputata si basava su una ricostruzione alternativa dei fatti, che però era già stata ritenuta inattendibile nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, i giudici d’appello avevano valorizzato la denuncia di smarrimento di documenti presentata dalla persona offesa e le dichiarazioni iniziali e contraddittorie della stessa imputata, che aveva affermato di aver trovato casualmente un documento.
Le Motivazioni del Ricorso alla Cassazione
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava essenzialmente sulla riproposizione delle stesse censure già sollevate e rigettate in appello. La difesa lamentava un presunto difetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado sia nel respingere la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia nel confermare il giudizio di responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, questa strategia si è rivelata controproducente.
La Genericità dei Motivi: Un Errore Fatale
Il cuore della questione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a ripeterle. Questo approccio è stato considerato dalla Cassazione come una manifesta violazione del principio di specificità dei motivi, un requisito essenziale per qualsiasi impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno stabilito che i motivi di ricorso erano del tutto privi di specificità, configurandosi come una mera riproduzione di questioni già ampiamente discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La Suprema Corte ha richiamato l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il quale sancisce che l’inammissibilità deriva dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché e dove il giudice precedente ha sbagliato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per la ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un importante monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di una revisione del giudizio, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone, evidenziando la necessità di un’attenta valutazione legale prima di adire la Suprema Corte.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice non entra nel merito della questione. L’impugnazione viene respinta e la persona che l’ha presentata viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i suoi motivi mancavano di specificità. Erano una semplice riproposizione di argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica mirata e diretta contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa “mancanza di specificità dei motivi” in un ricorso penale?
Significa che l’atto di impugnazione non individua in modo chiaro e preciso le parti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche o logiche per cui si ritengono errate. Come stabilito dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, non basta ripetere argomenti precedenti, ma è necessario un confronto critico con la sentenza che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il difetto di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta in appello, nonché in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1-3 della motivazione sulla denuncia di smarrimento dei documenti da parte della persona offesa, a riprova dell’inattendibilità della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall’imputata, e sulle iniziali dichiarazioni di quest’ultima, ch aveva affermato di aver trovato casualmente il documento della p.o.);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere e
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Il Presidente