Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Condanna per Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare rigorosi requisiti di specificità. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto della richiesta, ma può anche comportare significative sanzioni economiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo conferma, sottolineando come la genericità delle censure conduca a una condanna per colpa.
L’Analisi del Caso Concreto
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’appellante ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la decisione del giudice di secondo grado. Tuttavia, le modalità con cui è stato formulato il ricorso si sono rivelate decisive per l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione di tale provvedimento risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Secondo i giudici, il ricorso era “del tutto generico”, limitandosi a “contestazioni assertive che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata”.
In altre parole, l’appellante non ha costruito una critica puntuale e argomentata delle ragioni giuridiche su cui si fondava la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo vago, senza un reale contraddittorio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: chi impugna un provvedimento ha l’onere di specificare chiaramente le proprie censure, indicando con precisione le parti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche per cui le ritiene errate. Un ricorso che manca di questa specificità non può essere esaminato nel merito.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità non è stata solo la conferma della sentenza precedente, ma anche una condanna economica per il ricorrente. La Corte ha infatti ravvisato dei “sottesi profili di colpa” nella presentazione di un appello così manifestamente infondato. Per questo motivo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso non è una mera formalità, ma un atto giuridico complesso che richiede rigore, preparazione e specificità. Presentare un appello generico, assertivo e non dialogante con la decisione impugnata è una strategia non solo perdente, ma anche costosa.
La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti per un ricorso e redigerlo in conformità ai criteri richiesti dalla legge, evitando così non solo un esito sfavorevole, ma anche sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del proprio assistito. La giustizia, specialmente ai suoi massimi livelli, non ammette superficialità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i suoi motivi erano del tutto generici e si limitavano a contestazioni assertive, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza che veniva impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base è stata applicata la sanzione di tremila euro?
La sanzione è stata applicata in ragione dei “sottesi profili di colpa”, ovvero la Corte ha ravvisato una negligenza da parte del ricorrente nel presentare un’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NATALE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è del tutto generico, in quanto si limita a contestazioni assertive che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consiglfere estensore
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Il Pres i nte