Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Necessità di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La legge richiede precisione e chiarezza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile per genericità viene respinto, confermando la necessità di formulare censure specifiche e dettagliate. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto esercizio del diritto di difesa.
Il Caso in Esame: Dal Tentativo di Rapina al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di tentata rapina, confermata dalla Corte d’Appello. La persona imputata, ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza all’unico motivo presentato. Tale motivo contestava la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la sua responsabilità penale.
La Genericità del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato giudicato “generico per indeterminatezza”. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti essenziali prescritti dal Codice di Procedura Penale.
I Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.: Perché la Specificità è Fondamentale
L’articolo 581, comma 1, lettera c) del Codice di Procedura Penale stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a contestare la motivazione della sentenza d’appello senza però indicare quali fossero gli elementi specifici a base della sua censura. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per la ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza la dovuta diligenza tecnica.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui il ricorso per cassazione non può tradursi in una generica lamentela contro la sentenza impugnata. Il ricorrente ha l’onere di articolare una critica mirata e puntuale, confrontandosi specificamente con le argomentazioni sviluppate nel provvedimento che intende contestare. Nel caso specifico, la motivazione della sentenza d’appello era stata ritenuta congrua e logica. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a evidenziare vizi o contraddizioni specifiche, limitandosi a una critica superficiale che non ha soddisfatto i requisiti di specificità imposti dalla legge. Questa carenza ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge, rendendo l’impugnazione non scrutinabile nel merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo tecnico e responsabile. La genericità dei motivi di ricorso non solo ne causa l’inammissibilità, ma comporta anche sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, emerge la chiara indicazione di dover redigere atti di impugnazione che non si limitino a negare la validità della decisione precedente, ma che ne smontino l’impianto argomentativo punto per punto, con riferimenti precisi agli atti processuali e alle norme di legge. Solo così il ricorso può superare il vaglio di ammissibilità e avere una possibilità di essere accolto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “genericità per indeterminatezza”, poiché non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, omettendo di indicare gli elementi specifici su cui si basava la critica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un motivo di ricorso è generico quando, di fronte a una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42685 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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Il Consigliere Estensore
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