Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza di formulare censure chiare e dettagliate.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Pene Sostitutive
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il mancato accoglimento della richiesta di applicazione delle pene sostitutive. Secondo il ricorrente, la decisione dei giudici di merito era viziata da violazione di legge e da un difetto di motivazione. L’obiettivo era ottenere una sanzione alternativa alla detenzione, ma l’impostazione del ricorso si è rivelata fatale.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente qualificato come ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della richiesta, bensì nella sua forma. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso ‘generico per indeterminatezza’, un vizio procedurale che ne impedisce l’esame.
La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione si basa sull’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a lamentare il diniego delle pene sostitutive senza però indicare gli elementi specifici a sostegno della sua censura. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’ dalla Cassazione, il ricorso non ha specificato quali fossero i passaggi errati o le omissioni del ragionamento dei giudici di merito.
L’Impossibilità di Esercitare il Sindacato Giudiziale
La conseguenza diretta di tale genericità è stata l’impossibilità per la Corte di Cassazione di esercitare il proprio ‘sindacato’, ovvero il controllo di legittimità sulla decisione impugnata. Se i rilievi non sono chiari e circostanziati, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di individuare le critiche e di valutarne la fondatezza. L’atto di ricorso, in questo modo, perde la sua funzione essenziale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso era privo dei requisiti prescritti dalla legge. La motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, era stata considerata logicamente coerente. Il ricorrente, per contestarla efficacemente, avrebbe dovuto individuare e specificare gli elementi fattuali e giuridici trascurati o mal interpretati dalla Corte d’Appello. Non avendolo fatto, la sua censura è rimasta una mera affermazione generica, insufficiente a innescare una rivalutazione da parte della Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità è stata quindi una conseguenza inevitabile, accompagnata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Onere della Chiarezza nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: chi impugna un provvedimento ha l’onere di essere specifico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice, ma è necessario articolare critiche puntuali, fondate su elementi concreti e riferimenti normativi precisi. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di vedere esaminata la propria istanza nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, dettagliati e autosufficienti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, non indicando in modo specifico gli elementi a sostegno della critica mossa alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il ricorso non individua con precisione i rilievi mossi alla decisione precedente e non fornisce gli elementi specifici su cui si basa la censura, impedendo di fatto al giudice di comprendere le critiche e di esercitare il proprio potere di revisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42679 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione delle pene sostitutive, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024