Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, che la genericità dei motivi di appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da impugnazioni pretestuose o mal formulate.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di guida senza patente. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico fin da subito. Invece di contestare punti specifici della motivazione della sentenza della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a censure generiche, senza un reale confronto con le argomentazioni dei giudici di merito.
L’oggetto del contendere in Appello
È importante sottolineare che l’unico aspetto effettivamente devoluto alla Corte d’Appello riguardava il trattamento sanzionatorio, ovvero la determinazione della pena. La Corte d’Appello aveva fornito un “conferente apparato argomentativo” su questo specifico punto. Il ricorso in Cassazione, invece, tentava di rimettere in discussione l’affermazione stessa della responsabilità penale, una questione non devoluta alla cognizione della corte d’appello e quindi non validamente contestabile in sede di legittimità in quei termini.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha rapidamente qualificato come ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le doglianze fossero state formulate “in termini del tutto aspecifici”, contenendo “censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione”. Questo approccio viola palesemente i requisiti imposti dal codice di procedura penale.
Il richiamo normativo agli artt. 581 e 591 c.p.p.
La decisione si fonda sugli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità. Nel caso di specie, mancava qualsiasi confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso era, in sostanza, un atto vuoto, incapace di innescare una revisione legittima della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sottolineando che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o lamentare una presunta mancanza di motivazione senza indicare precisamente dove e perché la motivazione sarebbe carente. I giudici hanno ribadito che la Corte d’Appello non era tenuta ad argomentare su questioni non devolute, come la responsabilità penale dell’imputato, essendosi correttamente concentrata sull’unico aspetto sollevato: la sanzione. Pertanto, attaccare la sentenza su un profilo non pertinente e in modo generico rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti d’Appello
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del diritto processuale penale: la serietà e la precisione dell’atto di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo attraverso argomentazioni puntuali, confrontandosi con la logica del provvedimento e indicando chiaramente gli errori di diritto che ne inficerebbero la validità. Un approccio superficiale e generico non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia redigere atti conformi ai rigorosi standard richiesti dalla legge.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, in particolare quando i motivi di impugnazione sono generici, aspecifici e non indicano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, come previsto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
È possibile contestare in Cassazione un aspetto della sentenza non discusso in Appello?
No, non è possibile. Il ricorso deve vertere sulle questioni devolute alla Corte d’Appello e sulla sua motivazione. Sollevare in Cassazione questioni non affrontate nel grado precedente, soprattutto se in modo generico, è un motivo che conduce all’inammissibilità del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida senza patente.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, unico aspetto devoluto alla Corte di appello.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn e, in ogni caso, il ricorso riguarda – in modo del tutto generico – il profilo dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato sul quale la corte d’appello non era tenuta ad argomentare, trattandosi di questione non devoluta alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 13826 dei 117/02/2017, Rv. 269745).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
il Consigliere estensore