Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È necessario articolare una critica precisa e argomentata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di un’impugnazione generica.
Il Contesto Processuale
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, condannato nel precedente grado di giudizio, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui il ricorso è stato formulato si è rivelato fatale per le sue possibilità di successo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato come questi non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse difese senza elaborare una critica specifica e mirata contro la sentenza impugnata.
Secondo la Cassazione, tali motivi sono da considerarsi non solo non specifici, ma meramente “apparenti”. Essi omettono di assolvere alla funzione tipica di un ricorso, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica argomentata e precisa, capace di individuare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice di merito. La Corte ha inoltre confermato la validità della sentenza d’appello, definendo la sua motivazione “congrua e priva di illogicità”, in quanto basata su un’attenta valutazione delle prove e delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute più attendibili della versione fornita dal ricorrente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di revisione della condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione ribadisce che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso efficace deve concentrarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, evitando la sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una “pedissequa reiterazione”, ovvero una semplice ripetizione, di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici e non specifici.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse “congrua e priva di illogicità”, avendo correttamente considerato inattendibile la versione del ricorrente e dato peso alle prove e alle dichiarazioni della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40925 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto inattendibile la versione fornita dal ricorrente e in contrasto con le risultanze probatorie nonché delle dichiarazioni della persona offesa;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigli Estensore GLYPH
Il Presidente