Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Coerenza Difensiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la coerenza e specificità dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative. Il caso in esame offre uno spunto chiaro su come una strategia difensiva contraddittoria possa portare non solo al rigetto dell’impugnazione, ma anche a sanzioni economiche.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, attraverso il suo difensore, si era rivolto alla Suprema Corte per contestare la decisione di secondo grado. Tuttavia, l’analisi degli atti processuali precedenti ha rivelato un dettaglio cruciale che ha segnato l’esito del ricorso: nel giudizio d’appello, la difesa non aveva contestato la sussistenza del fatto reato, ma si era limitata a chiedere una riduzione della pena. Questo significa che, di fatto, la condotta contestata era stata ammessa.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Genericità e Contraddittorietà
Il ricorso presentato in Cassazione era basato su un unico motivo: la richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. La Corte ha immediatamente rilevato come tale motivo fosse “non consentito dalla legge in sede di legittimità”. Le ragioni di questa valutazione sono duplici.
In primo luogo, il motivo è stato considerato generico. In sede di legittimità, non è sufficiente avanzare una richiesta generica di assoluzione, ma è necessario indicare in modo specifico e puntuale le violazioni di legge o i vizi di motivazione commessi dal giudice del grado precedente.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la richiesta di proscioglimento si poneva in netta contraddizione con la linea difensiva tenuta in appello. Ammettere la condotta per ottenere uno sconto di pena e, successivamente, negare la stessa condotta per chiedere l’assoluzione in Cassazione costituisce una palese incoerenza strategica che la legge non ammette.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha chiarito che il ricorso era palesemente infondato. Il contenuto delle prove raccolte, unito alla strategia processuale adottata in appello, rendeva la nuova richiesta di proscioglimento del tutto inaccettabile. I giudici hanno sottolineato come l’atto di appello originario, ammettendo la condotta e concentrandosi solo sulla riduzione della pena, avesse di fatto cristallizzato un punto fermo nel processo. Tentare di rimettere in discussione questo punto in sede di legittimità con un motivo generico è una pratica processualmente scorretta.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia offre un insegnamento importante: la strategia difensiva deve essere coerente lungo tutti i gradi di giudizio. Cambiare radicalmente linea difensiva tra l’appello e la Cassazione, passando da un’ammissione dei fatti a una richiesta di assoluzione, è una mossa destinata all’insuccesso, soprattutto se non supportata da motivi specifici e giuridicamente validi. La specificità e la coerenza dei motivi di ricorso non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per accedere al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché basato su un unico motivo generico e non consentito dalla legge. Inoltre, la richiesta di proscioglimento del ricorrente contraddiceva la sua precedente posizione in appello, dove aveva ammesso la condotta contestata limitandosi a chiedere una riduzione della pena.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza e all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere l’assoluzione in Cassazione dopo aver chiesto solo una riduzione della pena in Appello?
Questa decisione dimostra che non è una strategia processuale valida se il motivo di ricorso è generico e si pone in contraddizione con l’ammissione della condotta avvenuta nel grado precedente. La Corte di Cassazione valuta la corretta applicazione della legge e richiede coerenza nella linea difensiva, non riesamina i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
QL
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso shinammissibile perché fondato su un unico motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico in ordine alla pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. tatteso l’univoco contenuto delle prove assunte anche alla luce dell’atto di appello in cui la questione non era stata posta, ammettendosi la condotta contestata, ma chiedendosi la sola riduzione della pena; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Consigliera estensora
Così deciso il 30 settembre 2024
Il Presidente