Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi presentati. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità delle censure sia un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’appellante contestava il trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato e il riconoscimento della recidiva, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado.
Il suo ricorso, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, chiamata a verificare non solo il merito delle doglianze, ma prima ancora l’ammissibilità stessa dell’atto di impugnazione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rapidamente concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della ‘genericità’ dei motivi addotti dal ricorrente. Secondo i giudici, il ricorso era privo di una vera e propria censura nei confronti della decisione impugnata.
In altre parole, l’appellante non aveva articolato in modo sufficientemente chiaro e specifico le proprie critiche, limitandosi a enunciazioni generali che non si confrontavano puntualmente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Questo difetto, noto come ‘vizio di aspecificità’, impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quale parte della decisione precedente sia contestata e per quali ragioni giuridiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve stabilire una ‘correlazione’ diretta tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. È inammissibile un ricorso che ignora le affermazioni del provvedimento censurato, poiché ciò lo rende astratto e non pertinente al caso di specie.
A sostegno di questa posizione, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), secondo cui la mancanza di tale correlazione trasforma il ricorso in un atto generico e, pertanto, inammissibile. La critica deve essere concreta, mirata e capace di incrinare la logica giuridica della sentenza che si contesta. Una semplice riproposizione di tesi già respinte o l’espressione di un generico dissenso non sono sufficienti.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere esaminata la propria posizione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche. Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di appello richiede un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e la formulazione di critiche precise, argomentate e direttamente collegate al ragionamento del giudice precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità dei motivi. Il ricorrente non ha formulato censure specifiche e articolate contro le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a critiche vaghe.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ di un ricorso?
Secondo la Corte, si ha genericità quando manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. L’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta, altrimenti cade nel vizio di aspecificità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla ritenuta recidiva è generico in quan privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata iche non viene contrastata in forma sufficientemente articolata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024.