Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona la genericità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o una presunta carenza di prove. È fondamentale che l’atto di impugnazione si confronti in modo specifico e puntuale con le ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, con conseguenze economiche significative per il proponente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Campobasso. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo che la sua responsabilità penale fosse stata affermata nonostante una presunta carenza di prove. In sostanza, l’atto di impugnazione si fondava su vizi di motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare che ha evidenziato difetti insanabili nell’impostazione del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto l’impugnazione non solo manifestamente infondata, ma anche generica, in quanto non si confrontava realmente con il tenore della decisione appellata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Le motivazioni principali per la declaratoria di inammissibilità sono state:
1. Genericità e Aspecificità: Il ricorso è stato giudicato generico perché le critiche alla sentenza della Corte d’Appello erano vaghe. Non basta affermare che la motivazione è carente; è necessario indicare precisamente dove e perché la motivazione sarebbe errata, illogica o contraddittoria, mettendola in relazione con le prove emerse nel processo. L’atto del ricorrente, invece, ignorava le affermazioni del provvedimento censurato, cadendo nel vizio di aspecificità.
2. Mancanza di Correlazione: Il punto cruciale, evidenziato dalla Corte, è l’assenza di una correlazione tra le argomentazioni del ricorso e quelle della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico. Se l’atto si limita a riproporre le proprie tesi senza affrontare le ragioni dei giudici di merito, risulta inevitabilmente inammissibile.
A sostegno della propria posizione, la Cassazione ha richiamato un precedente specifico (la sentenza Scicchitano del 2007), a dimostrazione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
Le implicazioni di una declaratoria di ricorso inammissibile sono severe. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
* Il pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è una semplice multa, ma una vera e propria penalità per aver attivato inutilmente il complesso e costoso meccanismo della giustizia di ultima istanza con un atto palesemente destinato al fallimento. La decisione, quindi, non solo conferma la sentenza di condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico per l’imputato, fungendo da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, specifici e pertinenti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, aspecifici e non si confrontano criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, se l’atto ignora il ragionamento del giudice precedente, non può essere esaminato nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ in un ricorso?
Si intende l’assenza di un collegamento logico e critico tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle sviluppate nella decisione che si sta contestando. L’appello non può essere un atto a sé stante, ma deve essere una critica puntuale e motivata del provvedimento precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTA CROCE DI MAGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME e le conclusioni della difesa in data 23 luglio 2024
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilit del ricorrente ·in ordine alla quale si assume sussista una carenza di prove, risult manifestamente infondato nella parte in non prende atto dell’adeguata motivazione in punto di responsabilità del ricorrente e generico allorché non si confronta con il tenore della decision che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione de correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitan Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.