Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia per l’imputato. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi di appello generici e non specifici. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché la forma e la sostanza di un ricorso siano inscindibili per accedere a un nuovo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato una precedente condanna a carico di un imputato per plurimi episodi di furto in abitazione, sia in forma tentata che consumata. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 ottobre 2025, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione, ritenendolo carente dei requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Confermato
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte. I giudici hanno evidenziato che le ragioni di doglianza formulate nell’atto erano ‘del tutto aspecifiche’ e contenevano ‘censure assolutamente generiche’.
In pratica, il ricorso si limitava a criticare la sentenza d’appello in modo vago, senza un confronto puntuale e critico con l’apparato argomentativo che sosteneva la condanna. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse, al contrario, ben motivata, logica e coerente con le conclusioni del Tribunale di primo grado.
La Corte ha richiamato espressamente gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, norme che stabiliscono i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Tali articoli impongono al ricorrente di indicare ‘specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Nel caso di specie, mancava totalmente questo confronto dialettico con le ‘adeguate, diffuse giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato’.
Un ricorso inammissibile è, quindi, la sanzione processuale per un atto che non adempie alla sua funzione, ovvero quella di sottoporre al giudice superiore critiche precise e circostanziate, idonee a incrinare la logicità e la correttezza giuridica della decisione precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia, sebbene concisa, è di fondamentale importanza pratica per gli operatori del diritto. Essa riafferma che la redazione di un atto di impugnazione non può risolversi in una mera riproposizione di argomenti generici o in una critica astratta della sentenza. È indispensabile che il difensore analizzi in profondità le motivazioni del giudice precedente e costruisca censure specifiche, indicando con precisione i passaggi contestati, le prove che si ritengono mal valutate e le norme che si assumono violate. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere le porte del giudizio di impugnazione con una declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ragioni di doglianza erano formulate in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiedono gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale per un ricorso valido?
Questi articoli richiedono, a pena di inammissibilità, che i motivi del ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, confrontandosi in modo puntuale con la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38098 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto in abitazione in forma tentata e consumata.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate, diffuse giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
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