Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una tecnica redazionale precisa e puntuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e assicurare che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto ben definite. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione e quali lezioni pratiche possiamo trarne.
I Fatti del Caso: Dalle Impronte Digitali al Ricorso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna penale. L’elemento di prova centrale contro l’imputata era il ritrovamento delle sue impronte digitali all’interno di un’abitazione oggetto di una razzia. La difesa aveva sostenuto la tesi di un contatto occasionale e non legato all’evento criminoso, ma tale argomentazione era stata ritenuta inattendibile dai giudici di merito.
Di fronte a questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello. Tuttavia, l’atto presentato non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella “genericità” dei motivi addotti, che sono stati considerati una mera riproposizione del “cahier de doléances” (un elenco di lamentele) già presentato alla Corte d’Appello. Secondo i giudici supremi, il ricorso era ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, solo apparente.
In sostanza, l’atto ometteva di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di muovere una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Invece di contestare puntualmente il ragionamento dei giudici di secondo grado, la difesa si è limitata a ripresentare la stessa tesi difensiva, già vagliata e respinta.
Le conseguenze della declaratoria
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
La Corte fonda la sua decisione sul combinato disposto degli articoli 581, lettera c), e 591, lettera c), del codice di procedura penale, che impongono la specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso, per essere ammissibile, non può essere una semplice riproduzione delle difese già svolte, ma deve instaurare un confronto critico e argomentato con la sentenza che si intende impugnare.
Citando consolidata giurisprudenza (tra cui Cass. n. 20377/2009 e Cass. n. 28011/2013), la Suprema Corte ribadisce che un motivo di ricorso è “apparente” quando non assolve alla funzione di critica argomentata. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo logico perché la tesi del “contatto occasionale” fosse inattendibile alla luce delle prove raccolte. Il ricorso avrebbe dovuto attaccare specificamente quella motivazione, dimostrandone l’illogicità o l’erroneità giuridica, cosa che invece non è avvenuta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, in particolare di un ricorso per Cassazione, non può essere un mero esercizio di stile o una ripetizione di argomenti pregressi. È necessario un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuarne le eventuali debolezze e costruire una critica mirata, pertinente e giuridicamente fondata. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito di un’ulteriore possibilità di difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La specificità e la pertinenza non sono semplici requisiti formali, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate alla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è generico o apparente?
Significa che il motivo non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale. È considerato ‘apparente’ quando omette di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, risultando di fatto una critica non mirata e quindi inefficace.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40321 Anno 2025
NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d’appello; in tale ipotesi il motivo è ripetitivo, aspecifico in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01) che, nel caso concreto, aveva già argomentato la inattendibilità della tesi difensiva del contatto occasionale, in relazione alle impronte digital dell’imputata nell’abitazione oggetto di razzia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre 2025.