Ricorso inammissibile: la genericità dell’appello ne determina il rigetto
Quando si presenta un’impugnazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità sia destinato a fallire, soprattutto se non si confronta con le effettive motivazioni della sentenza impugnata. Analizziamo questo caso per comprendere l’importanza di un’argomentazione legale mirata e pertinente.
I fatti del caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Tra i vari punti, la difesa sollevava una richiesta specifica: l’esclusione dell’aumento di pena derivante dalla contestata recidiva. L’obiettivo era ottenere una riduzione della sanzione finale, sostenendo che tale aggravante non dovesse essere applicata.
Tuttavia, l’appello presentato si rivelava vago e privo di un solido sostegno argomentativo, concentrandosi su un aspetto che, come vedremo, era già stato neutralizzato nei gradi di giudizio precedenti.
Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la debolezza strutturale dell’impugnazione. Il motivo di ricorso è stato definito generico e non in grado di scalfire la logica della decisione della Corte d’Appello. La Corte ha sottolineato un punto cruciale che la difesa aveva completamente ignorato.
La questione della recidiva
Il cuore della decisione risiede nella gestione della recidiva da parte dei giudici di merito. La Cassazione ha evidenziato che, già nella sentenza di primo grado, la recidiva era stata considerata equivalente alle attenuanti generiche. In termini pratici, questo significa che i due elementi si erano annullati a vicenda. Di conseguenza, nessun aumento di pena era stato effettivamente applicato per la recidiva. L’appello del ricorrente, quindi, si basava su un presupposto errato: contestava un aggravamento della pena che, di fatto, non era mai avvenuto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione per dichiarare il ricorso inammissibile è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione deve confrontarsi specificamente con il contenuto e le ragioni della sentenza che contesta. In questo caso, il ricorrente non lo ha fatto. Ha costruito la sua difesa su un’ipotesi (l’aumento di pena per recidiva) che non corrispondeva alla realtà processuale.
La genericità dell’appello derivava proprio da questa mancata aderenza alla decisione impugnata. Non avendo avuto luogo alcun aumento sanzionatorio, la richiesta di escluderlo era, per definizione, priva di oggetto e di fondamento. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: un ricorso efficace non può essere una lamentela generica, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione che si intende riformare. Ignorare le motivazioni del giudice precedente o basare la propria difesa su presupposti errati porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. È essenziale, quindi, studiare a fondo le sentenze di merito per costruire un’impugnazione solida, pertinente e capace di dialogare criticamente con il ragionamento del giudice, evitando così di presentare un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era generico, privo di un adeguato sostegno argomentativo e non si confrontava con le effettive motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente e perché è stato respinto?
Il ricorrente chiedeva di escludere l’aumento di pena per la recidiva. L’argomento è stato respinto perché i giudici dei gradi precedenti avevano già ritenuto la recidiva equivalente alle attenuanti generiche, annullandone di fatto l’effetto. Pertanto, nessun aumento di pena era stato applicato, rendendo la richiesta del ricorrente priva di fondamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuta la genericità del motivo di ricorso, del tutto privo di sostegno argomentativo; quanto alla richiesta subordinata di “esclusione dell’aumento per la contestata recidiva”, è sufficiente rilevare, a conferma della genericità dell’appello, che non si confronta con le sentenze impugnate, che in primo grado la recidiva era stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, di talché nessun aumento sanzionatorio aveva avuto luogo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre 2025.