Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma affinché sia efficace, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto di appello generico e non specifico. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale sull’importanza della precisione tecnica nella redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’individuo contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando una presunta “mancanza o manifesta illogicità della motivazione” in relazione alla sua condanna per il reato previsto dall’articolo 640 del codice penale.
Il ricorrente, tuttavia, ha formulato il suo appello in termini generali, senza scendere nel dettaglio dei punti della sentenza che riteneva errati o delle ragioni specifiche a sostegno della sua tesi. Di fronte a questo atto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare, prima ancora del merito, la sua ammissibilità formale.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione (se la motivazione della Corte d’Appello fosse o meno logica), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi previsti dalla legge, in particolare dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Causa di un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Suprema Corte. I giudici hanno spiegato che l’unico motivo di ricorso era affetto da “genericità per indeterminatezza”. In altre parole, l’appellante si è limitato a enunciare un vizio della sentenza (mancanza di motivazione) senza però indicare concretamente quali fossero gli elementi fattuali o giuridici che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa.
Secondo la Corte, un ricorso efficace non può limitarsi a una critica astratta. Al contrario, deve consentire al giudice dell’impugnazione di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Se l’atto è vago, il giudice non è messo nelle condizioni di comprendere su cosa debba vertere il suo giudizio. La legge richiede che l’appellante articoli chiaramente le sue ragioni, confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. In mancanza di questa specificità, l’atto è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Atto di Appello
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di appello. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare una critica puntuale, dettagliata e fondata su elementi concreti. La decisione serve da monito: un appello redatto in modo superficiale o generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e di una redazione meticolosa dell’atto di ricorso, unico strumento per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una revisione nel merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non possiede i requisiti prescritti dalla legge, come nel caso specifico in cui i motivi di appello siano formulati in modo generico e indeterminato, non consentendo al giudice di comprendere le specifiche censure mosse alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘genericità’ del motivo di ricorso?
Significa che il ricorso lamenta un vizio della sentenza (es. mancanza di motivazione) in modo astratto, senza indicare gli elementi specifici e le ragioni concrete su cui si fonda la critica. In pratica, non spiega perché la motivazione sarebbe illogica o carente in relazione a quel caso specifico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 64 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’a 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21/10/2025