Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla specificità dei motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la genericità e l’aspecificità dei motivi rendono il ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza di una critica argomentata e puntuale nei confronti delle decisioni giudiziarie.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tale sentenza era stata emessa in sede di rinvio, a seguito di una precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione che aveva annullato una decisione precedente limitatamente alla determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio motivazionale. Sostanzialmente, si contestava alla Corte d’Appello di non aver verificato d’ufficio la possibile sussistenza delle condizioni per un’assoluzione immediata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, nonostante il giudizio di rinvio fosse limitato alla sola pena.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno definito i motivi presentati come “manifestamente infondati”, “assolutamente privi di specificità” e “del tutto assertivi”.
In poche parole, l’appello non superava il vaglio preliminare di ammissibilità perché non conteneva una vera e propria critica alla sentenza impugnata, ma si limitava a enunciazioni generiche e non supportate da adeguate argomentazioni in fatto e in diritto.
Le motivazioni: la necessità di una critica puntuale
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Il ricorrente si era limitato ad affermare, in poche righe, che la sentenza impugnata sarebbe stata carente di motivazione, senza però sviluppare un’argomentazione logico-giuridica a sostegno di tale tesi.
I motivi di un ricorso, per essere ammissibili, devono:
1. Essere specifici: Devono individuare con precisione le parti della sentenza che si contestano.
2. Essere argomentati: Devono essere supportati da ragioni di diritto e dati di fatto pertinenti.
3. Contenere una critica analitica: Devono confrontarsi direttamente con le argomentazioni della decisione impugnata, evidenziandone gli errori o le lacune.
Nel caso di specie, mancava totalmente questa analisi critica. Al contrario, la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d’Appello era “logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto”, e quindi immune da vizi di legittimità. La genericità dell’appello ha quindi impedito qualsiasi esame nel merito della questione.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze negative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza degli atti processuali. Limitarsi a enunciazioni di principio o a critiche vaghe non solo è inutile ai fini dell’accoglimento del ricorso, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, assolutamente generico e privo di specificità. Deve contenere una critica analitica della sentenza impugnata, supportata da ragioni di diritto e dati di fatto, non limitandosi ad affermazioni assertive.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
In un giudizio di rinvio limitato alla pena, la Corte d’Appello deve comunque valutare l’innocenza dell’imputato?
Il provvedimento non entra nel merito di questa questione, poiché il ricorso è stato respinto per motivi procedurali. Tuttavia, la Corte ha censurato il ricorrente per aver sollevato la questione in modo generico e assertivo, senza fornire una specifica argomentazione giuridica sul perché il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare la colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare – a fronte di una sentenza che era stata pronunciata in sede di rinvio dopo che con la sentenza 42496/2019 questa Corte di legittimità aveva pronunciato un annullamento delle precedente pronuncia limitatamente al solo trattamento sanzionatorio – che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione laddove il giudice del gravame del merito non avrebbe verificato l’innocenza dell’imputato o la sussistenza di condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
I motivi in questione. Pertanto, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025