Ricorso inammissibile: La Cassazione sanziona l’appello generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un appello, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non limitarsi a censure generiche. Quando ciò non accade, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile e la condanna del ricorrente a pagare non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava tre principali violazioni di legge:
1. La mancata applicazione dell’istituto della continuazione tra i reati contestati.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Una riduzione di pena insufficiente per un’attenuante a effetto speciale, specificamente quella prevista dall’art. 416-bis.1 c.p., che non sarebbe stata concessa nella sua massima estensione.
In sostanza, l’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel calcolo della pena, non concedendogli tutti i benefici a cui, a suo dire, aveva diritto.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un punto cruciale: le lamentele (o censure) sollevate erano manifestamente infondate, oltre che generiche e inconferenti. Questo perché non tenevano minimamente conto del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nel formulare la sua decisione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e chiarisce perché il ricorso è stato considerato inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, aveva effettivamente:
* Riconosciuto la continuazione tra i reati.
* Concesso le attenuanti generiche, bilanciandole in misura equivalente rispetto all’aggravante contestata.
* Applicato la riduzione per l’attenuante speciale nella sua massima estensione.
Le censure del ricorrente, quindi, erano del tutto scollegate dalla realtà processuale e non si confrontavano con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un ricorso che non critica specificamente il ragionamento del giudice di grado inferiore, ma si limita a riproporre doglianze astratte o già respinte implicitamente, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, e questo è un aspetto rilevante, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene inflitta quando si ravvisa una “colpa nella presentazione del ricorso”, come nel caso di un’impugnazione palesemente infondata. La decisione, quindi, serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e ponderato, fondato su critiche pertinenti e specifiche, e non un tentativo generico di ottenere una revisione della sentenza.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando le censure sollevate sono generiche, manifestamente infondate e non si confrontano specificamente con il ragionamento contenuto nella sentenza che si sta impugnando.
Quali erano le lamentele principali del ricorrente?
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della continuazione tra i reati, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e una riduzione di pena per un’attenuante speciale non applicata nella sua massima estensione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nella presentazione del ricorso, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39642 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME COGNOME lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della continuazione, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena per l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1., te comma, cod. pen. non nella massima estensione;
Considerato, che le censure risultano del tutto generiche ed inconferenti atteso che non si confrontano con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che ha evidenziato l’avvenuto riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche (in misura equivalente rispetto alla aggravante contestata) e la riduzione della pena per l’attenuante ad effetto speciale nella sua massima estensione;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.