Ricorso inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Procedimento
Due soggetti, condannati dalla Corte di Appello di Napoli, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I loro avvocati sollevavano diverse questioni, tra cui una presunta erronea valutazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate e una critica sulla determinazione della pena. Essi contestavano la logicità della motivazione fornita dai giudici di secondo grado, sperando in una riforma della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare: la valutazione della corretta formulazione dei motivi di ricorso. La Corte ha concluso che entrambi gli appelli erano affetti da un vizio di “genericità”, che ne ha impedito l’esame.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in dettaglio perché ha considerato i ricorsi generici e, di conseguenza, inammissibili. L’analisi si è concentrata su due aspetti principali.
La Genericità nella Valutazione delle Circostanze
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Cassazione ha evidenziato come la critica mossa alla sentenza della Corte d’Appello fosse infondata. I giudici di secondo grado avevano, infatti, motivato in modo congruo e logico le ragioni per cui avevano ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti (e non prevalenti) rispetto alla recidiva e alle altre aggravanti. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, non si confrontava realmente con questa motivazione, limitandosi a riproporre doglianze già esaminate e respinte, senza aggiungere elementi di critica specifici che potessero giustificare un diverso bilanciamento.
La Mancanza di Confronto Effettivo con la Sentenza
Anche il secondo ricorso è stato giudicato generico. La Corte ha sottolineato la totale assenza di un confronto effettivo con le valutazioni espresse dal giudice di merito. La determinazione della pena e la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato erano state argomentate in modo logico e adeguato nella sentenza d’appello. La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è immune da vizi logici o giuridici. Il ricorso, non riuscendo a individuare tali vizi, si è risolto in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge. Per attivarlo efficacemente, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità?
Significa che i motivi presentati a sostegno dell’appello sono stati formulati in modo vago e non specifico, senza contestare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione sulla gravità del reato fatta dal giudice precedente?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le valutazioni, come quelle sulla determinazione della pena, se queste sono state motivate in modo adeguato e logico dal giudice precedente. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non rivalutare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente NOME COGNOME è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva specifica ed alle altre aggravanti contestate, tenuto conto del parziale accoglimento del motivo di appello sul punto e dell’assenza di ragioni che potessero giustificare un diverso bilanciamento;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il ricorso di NOME COGNOME, per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e della ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025
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