Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38532 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38532 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/11/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso.
Deposita in Cancelleria
Oggi,
2 6 NOV. 2025
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 novembre 2024 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile a causa della sua genericità l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 21 marzo 2024 del Tribunale di Reggio Calabria, evidenziando che l’atto d’appello era privo dei prescritti rilievi critici alle ragioni di fatto e di diritto esposte nel provvedimento impugnato, in quanto in tale atto vi erano per lo più affermazioni apodittiche e svincolate dalle ragioni della decisione impugnata.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione.
Ha esposto che nel giudizio di primo grado si era verificata una violazione del diritto di difesa, a causa del diniego del primo giudice di procedere alla valutazione delle prove assunte nel dibattimento; tale violazione era stata eccepita nel giudizio di primo grado nei termini e ai sensi dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e il rigetto di tale eccezione era stato impugnato con specifico motivo di appello, ma la Corte d’appello aveva dato una risposta a tale motivo generica e indeterminata. Ha lamentato anche la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e la contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e anche l’omesso esame di elementi di prova, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineandone la genericità, in quanto fondato su generiche considerazioni sul diritto alla prova e sulla necessità della garanzia del contraddittorio, inidonee a consentire di cogliere le ragioni della doglianza e di individuare gli eventuali vizi della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile a causa della sua genericità, sia estrinseca, essendo del tutto privo di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e anche con la sentenza di primo grado, con la vicenda sottostante e con le prove assunte; sia intrinseca, in quanto consiste nella generica affermazione della esistenza di vizi della motivazione, tra l’altro illustrati per lo p con riferimento agli artt. 116 e 360 cod. proc. civ., senza alcuna illustrazione di
tali vizi e della loro incidenza sulla motivazione dell’ordinanza impugnata e sulla sua portata giustificativa, cosicché il ricorso in esame non risulta costituire idoneo mezzo di critica argomentata alla decisione impugnata, in quanto non ne individua vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., né ne illustra l’incidenza su portata giustificativa della relativa motivazione.
Va, comunque, per completezza, aggiunto che l’atto d’appello presentato nell’interesse del ricorrente avverso la sentenza del 21 marzo del Tribunale di Reggio Calabria, di condanna del ricorrente medesimo per il delitto di cui all’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, si fondava su una generica contestazione della logicità e adeguatezza della motivazione, sulla generica affermazione del successivo pagamento delle imposte evase (non incidente sulla responsabilità per detto reato) e sulla altrettanto generica affermazione della assenza di prova delle condotte contestate, disgiunte da qualsiasi considerazione della vicenda (consistente nell’utilizzo di fatture relative a spese mediche mai sostenute indicate a fine di evasione nella dichiarazione dei redditi del ricorrente relativa all’anno 2014), delle risultanze istruttorie (ossia di quanto emerso a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza come riferite nel dibattimento) e dalla motivazione della sentenza di primo grado (nella quale sono analiticamente state illustrate le ragioni della inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate da ricorrente nella propria dichiarazione dei redditi), cosicché del tutto correttamente la Corte d’appello ne ha rilevato l’inammissibilità a causa di tale insuperabile genericità, di guisa che il ricorso in esame risulta, oltre che generico, anche manifestamente infondato e deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 14/10/2025