Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all’affermazione di responsabilità e con il secondo motivo quanto alla determinazione della pena irrogata.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente irifondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
quanto al primo motivo, il ricorrente si limita a riprodurre alcuni principi giurisprudenziali, peraltro pacifici, in tema di motivazione delle sentense, senza minimamente confrontarsi con le emergenze probatorie Ji cui la Corte territoriale dà analiticamente conto in motivazione.
Quanto al motivo affererite alla pena, ancora una volta si richiamano massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con le decisioni dei giudici di merito, derivandone l’inammissibilità per aspecificità e genericità.
Va peraltro dato conto che nei motivi di appello (cfr. atto di appello del 23/10/2023 in atti) non si era sviluppato alcun motivo in relazione al trattamento sanzionatorio, essendosi l’appellante limitato -a fronte del minimo aumento pera la continuazione operato e della motivazione di cui a pag. 8 della sentenza di primo grado, a chiedere un trattamento sanzionatorio meno afflittivo per il reato di cui al capo b).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 3/10/2024