Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Essenziale in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico e richiede il rispetto di requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e le conseguenti sanzioni. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere perché la genericità di un appello può precluderne l’esame nel merito.
Il Contesto del Caso: un Ricorso Vago alla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava un presunto “vizio motivazionale” nella decisione dei giudici di secondo grado in merito alla sua responsabilità penale, chiedendo di conseguenza l’annullamento della condanna.
La contestazione, tuttavia, si è rivelata estremamente debole nella sua formulazione. Il ricorso si basava su affermazioni generiche e assertive, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni della Corte d’Appello e senza fornire elementi concreti a sostegno della propria tesi.
La Decisione della Cassazione: Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno evidenziato come i motivi presentati fossero assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni.
L’atto di impugnazione non si confrontava minimamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, che la Cassazione ha invece ritenuto logica, congrua e corretta dal punto di vista giuridico. Questo ha portato inevitabilmente alla chiusura del procedimento senza alcuna discussione sul merito della questione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni della sua decisione. In primo luogo, il ricorrente si è limitato a formulare affermazioni scarne e generiche su una presunta carenza di motivazione, senza mai indicare quali parti della sentenza d’appello fossero errate e perché. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze, ma deve essere un dialogo critico e puntuale con la decisione che si intende impugnare.
In secondo luogo, la Cassazione ha notato una discrasia fondamentale: il ricorso lamentava un vizio sulla affermazione di responsabilità, mentre i motivi d’appello originali non contestavano la colpevolezza in sé, ma miravano a ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e una pena più mite. Questa incoerenza ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente, dimostrando come il ricorso fosse scollegato dal percorso processuale precedente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisando alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinarne la causa, la Corte di Cassazione ha applicato le disposizioni dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea una lezione fondamentale per chiunque affronti un procedimento legale: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere preparata con la massima cura, precisione e pertinenza. La genericità e l’assertività non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche significative conseguenze economiche.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, assolutamente privi di specificità, generici e assertivi. Il ricorrente non si è confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era la differenza tra i motivi d’appello e quelli del ricorso in Cassazione in questo caso?
In appello, il ricorrente non contestava la sua responsabilità, ma chiedeva il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e una pena più bassa. In Cassazione, invece, ha genericamente contestato un vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità, mostrando un’incoerenza con le precedenti richieste.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile,
Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine ad un’asserita carenza motivazionale, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la m tivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto – e risponde compiutamente, confutandoli, ai motivi di appello proposti (che peraltro non afferivano alla responsabilità, ma alla richiesta di rico noscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e di una pena maggiormente contenuta) ed è pertanto immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i: ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/09/2024
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